Cassazione Civile, Ordinanza n. 23361/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 14 ottobre 1988 con la quale i proprietari di una strada di lottizzazione si erano impegnati a cedere una servitù di passaggio e a realizzare lavori di completamento della strada, con un contributo una tantum per ciascun alloggio. Alcuni soggetti agirono per ottenere il pagamento delle somme necessarie alla realizzazione della strada, deducendo l’inadempimento dell’obbligo assunto. Il convenuto eccepì difetto di legittimazione attiva di parte degli attori, sostenne che la scrittura fosse viziata da errore perché egli sarebbe già stato titolare, tramite il proprio dante causa, di una servitù di passaggio sulla medesima strada, e chiese l’annullamento del contratto. In primo grado il tribunale riconobbe solo in parte le pretese attoree, annullando il contratto nei confronti di alcuni soggetti ma non di altri. In appello, dopo un primo giudizio di legittimità con cassazione e rinvio, la Corte d’appello ha invece ritenuto valida la scrittura privata, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tutti gli attori e ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni, rigettando la domanda riconvenzionale di annullamento. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno/implicito e degli artt. 2909 e 324 c.c. e c.p.c., assumendo che la Corte di rinvio non potesse riesaminare la legittimazione attiva di soggetti già dichiarati carenti di legittimazione; 2) violazione dell’art. 1362 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando l’interpretazione della scrittura del 1988 e la non coincidenza tra la servitù in essa prevista e quella risultante dagli atti notarili del 1982-1983; 3) violazione dell’art. 1027 c.c., sostenendo che la servitù costituita in favore del fondo dominante si fosse trasferita automaticamente anche dopo l’espropriazione del fondo e quindi non vi fosse bisogno della nuova scrittura del 1988.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la questione della legittimazione attiva, non esaminata nel precedente giudizio di appello e non devoluta alla Cassazione nel primo ricorso, non era coperta da giudicato implicito in modo da impedire al giudice di rinvio di deciderla espressamente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e privo dell’indicazione di un vero fatto storico omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; il terzo perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità della seconda censura, che costituiva ratio autonoma e sufficiente della decisione impugnata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato sostanziale opera solo sui punti effettivamente decisi e non su questioni rimaste assorbite o non esaminate nel precedente giudizio di merito; non basta la mera mancata riproposizione in cassazione se la questione non è stata decisa
il giudicato formale presuppone una decisione non più impugnabile sul punto specifico; qui non ricorreva in relazione alla legittimazione attiva di alcune parti
nel giudizio di cassazione non si forma giudicato implicito sulle questioni assorbite o non esaminate nel merito, che possono essere riproposte in rinvio
l’interpretazione del contratto è censurabile solo nei limiti del sindacato di legittimità, non per ottenere una nuova valutazione del materiale documentale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge, ma non l’accesso a un diverso apprezzamento del fatto e delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
non vi era nullità della sentenza per asserita violazione del giudicato, poiché il giudice di rinvio poteva pronunciarsi sulla questione non coperta da giudicato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove
è richiamato per sostenere la natura e l’inseparabilità della servitù dal fondo dominante, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto dipendente da una doglianza probatoria già inammissibile
Massime di principio
- La legittimazione ad agire riguarda la titolarità del potere di promuovere il giudizio ed è distinta dalla titolarità sostanziale del diritto dedotto; le questioni sulla titolarità del rapporto di merito possono formare giudicato solo se effettivamente decise e non se restano assorbite.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può pronunciarsi su questioni non esaminate nella precedente sentenza di appello e non coperte da giudicato, anche se riproposte dalle parti.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura dei documenti.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere dalla Cassazione un nuovo giudizio di merito sull’interpretazione del contratto o sulla coincidenza tra servitù e titoli negoziali.
- Quando una ratio decidendi autonoma è colpita da declaratoria di inammissibilità, viene meno l’interesse all’esame delle altre censure che dipendano da quella ratio.
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