Cassazione Civile, Sentenza n. 28595/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rimborso di euro 820.900,00 versati in eccedenza a titolo di imposta ipotecaria e catastale in occasione della registrazione dell'acquisto (19/10/2006) di un immobile per conto del fondo da essa gestito, invocando la riduzione alla metà prevista dall'art. 35, comma 10‑ter, d.l. n. 223/2006 (convertito con l. n.248/2006), norma che però, nel testo nazionale, riconosce tale agevolazione solo ai "fondi immobiliari chiusi". L'Agenzia e la CTR hanno ritenuto il rimborso illegittimo perché il fondo gestito è di tipo "aperto" (secondo il diritto tedesco) e la norma nazionale limita l'agevolazione ai soli fondi chiusi di diritto italiano.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver rimesso questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE che ha precisato i principi applicabili (cause C‑478/19 e C‑479/19), ha concluso che la limitazione prevista dall'art. 35, co. 10‑ter d.l. n. 223/2006 ai soli fondi "chiusi" è incompatibile con l'art. 63 TFUE quando fondi "aperti" e "chiusi" si trovino in situazioni oggettivamente comparabili e l'esclusione non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale proporzionato (es. limitazione dei rischi sistemici adeguatamente dimostrata). Ne consegue la disapplicazione della norma nella parte che esclude i fondi aperti comparabili e l'accoglimento dei motivi principali (primo e quarto) del ricorso; in sostanza la Corte ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente e ha disposto la disapplicazione della limitazione interna contrastante con il diritto UE.
Norme richiamate
art. 35, comma 10‑ter, d.l. n. 223/2006 (convertito con l. n. 248/2006)
«Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali ... di cui siano parte fondi immobiliari chiusi ... le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale ... sono ridotte della metà. La disposizione ... decorre dal 1° ottobre 2006.»
La norma concede il dimezzamento delle imposte ipotecarie e catastali solo ai fondi immobiliari "chiusi". La Corte ha ritenuto che, nella parte in cui esclude i fondi aperti oggettivamente comparabili, la disposizione è incompatibile con l'art. 63 TFUE e deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
art. 37 del d.lgs. 58/1998 (TUF)
Definisce i fondi immobiliari; la norma nazionale distingue fondi "chiusi" e "aperti". Tale distinzione formale, se porta a escludere l'accesso all'agevolazione per fondi aperti esteri in situazioni comparabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la disparità ai sensi del diritto UE.
art. 63 TFUE (ex art. 56 CE)
Proibisce restrizioni alla libera circolazione dei capitali. La Corte ha ritenuto che l'esclusione automatica dei fondi aperti dall'agevolazione sia una restrizione vietata quando non giustificata da motivi imperativi di interesse generale e quando le situazioni siano comparabili.
art. 49 TFUE (ex art. 43 CE) - libertà di stabilimento
Richiamato come connesso alla disciplina degli investimenti immobiliari, ma la Corte ha considerato prevalente e decisivo il profilo della libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE) nella fattispecie.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Germania, art. 25
Invocata dalla ricorrente per vietata discriminazione per nazionalità; la Corte ha ritenuto che la questione principale riguardasse il diritto UE (libera circolazione dei capitali) e che la mera differenza di trattamento non fosse giustificata dalla Convenzione ove contrasti con il diritto UE.
art. 12 bis e art. 14 bis del D.M. 24/05/1999 n. 228 (disciplina fondi immobiliari)
Normativa di attuazione che consente in Italia solo fondi immobiliari di tipo chiuso; tale limitazione di diritto interno non può giustificare automaticamente una discriminazione nei confronti di fondi aperti regolati da altri Stati membri, se ciò contrasta con il principio UE di libera circolazione dei capitali.
Massime di principio
- Una norma nazionale che riconosce un'agevolazione fiscale solo a una forma giuridica interna (es. "fondi chiusi") può violare il diritto UE se esclude soggetti transfrontalieri in situazioni oggettivamente comparabili: occorre verificare la comparabilità rispetto all'obiettivo dell'agevolazione.
- Spetta al giudice nazionale esaminare la finalità principale della norma agevolativa e valutare la comparabilità tra le categorie; se la comparabilità sussiste, l'esclusione non può essere mantenuta salvo prova di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi e sia proporzionato.
- Il possibile rischio sistemico evocato dallo Stato è un potenziale motivo giustificativo, ma deve essere concreto, adeguatamente documentato e la misura nazionale deve essere proporzionata e non eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito.
- Non è sufficiente una distinzione formale (aperto vs chiuso) per giustificare differenti trattamenti fiscali se entrambi i soggetti perseguono la stessa finalità economica e realizzano operazioni comparabili; la sostanza economica prevale sulla forma giuridica ai fini del diritto UE.
- In presenza di conflitto tra diritto interno e principio UE di libera circolazione dei capitali, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma nazionale nella misura in cui è incompatibile e a riconoscere i diritti del contribuente transfrontaliero.
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