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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28610/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso di euro 802.400,00 per maggiori imposte ipotecarie e catastali versate in occasione della registrazione dell'atto di acquisto (19/10/2006) di un immobile strumentale in Italia, con la doglianza che la riduzione al 50% prevista dall'art. 35, co. 10-ter, d.l. n.223/2006 (convertito) fosse applicabile anche ai fondi immobiliari "aperti" gestiti dalla ricorrente, e che l'esclusione dei fondi aperti costituisse violazione dei principi UE (libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento) e della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha rimesso questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La CGUE (cause riunite C-478/19 e C-479/19) ha stabilito che la limitazione del beneficio fiscale ai soli fondi chiusi è incompatibile con l'art. 63 TFUE quando fondi chiusi e aperti si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, salvo giustificazione fondata su motivi imperativi di interesse generale (es. limitazione rischi sistemici) adeguata e proporzionata. Sulla scorta degli indirizzi della CGUE la Corte di Cassazione ha ritenuto i due tipi di fondi oggettivamente comparabili, non ravvisando giustificazione idonea e quindi ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso (assorbiti gli altri), con la conseguente disapplicazione della norma nazionale limitativa e conseguente favore per la ricorrente

Norme richiamate

  • art. 35, comma 10-ter, decreto-legge n. 223/2006 (convertito dalla l. 248/2006)

    "Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali ... di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico ... le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale ... sono ridotte della metà. La disposizione ... decorre dal 1^ ottobre 2006."

    Norma interna che riconosce la riduzione al 50% delle imposte ipotecarie e catastali solo per i trasferimenti cui partecipano fondi immobiliari 'chiusi'. La Corte ha ritenuto la norma in contrasto con l'art. 63 TFUE quando i fondi 'aperti' esteri si trovino in situazione oggettivamente comparabile, imponendo la disapplicazione del limite nazionale.

  • art. 37 del Testo Unico della Finanza (TUF)

    Riferimento normativo che disciplina i fondi immobiliari; punto di riferimento per distinguere tipologie di fondi (chiusi vs aperti) nel diritto nazionale.

  • art. 12-bis del D.M. 24 maggio 1999 n. 228

    Norma amministrativa attuativa che consente in Italia soltanto la costituzione di fondi immobiliari di tipo 'chiuso', elemento utilizzato dall'ordinamento nazionale per giustificare la limitazione dell'agevolazione.

  • art. 63 TFUE (precedentemente art. 56 CE)

    Principio della libera circolazione dei capitali. La CGUE ha interpretato tale principio nel senso che una norma nazionale che limita un vantaggio fiscale ai soli fondi chiusi può costituire una restrizione vietata se fondi chiusi e aperti sono oggettivamente comparabili, salvo giustificazione da motivo imperativo di interesse generale adeguato e proporzionato.

  • art. 49 TFUE (precedentemente art. 43 CE, libertà di stabilimento)

    Richiamato come possibile ambito di applicazione delle misure che disciplinano investimenti immobiliari transfrontalieri; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la questione centrale fosse più strettamente connessa all'art. 63 TFUE.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, art. 25, par.1

    Invocata dal ricorrente per denunciare una discriminazione basata sulla nazionalità; la CTR e l'Agenzia delle Entrate avevano ritenuto non sussistente la violazione, mentre la questione principale è stata risolta sul fondamento del diritto UE (art. 63 TFUE).

Massime di principio

  • Se una agevolazione fiscale nazionale è limitata a una forma giuridica interna (es. "fondi chiusi"), va verificato se soggetti/con strutture estere (es. "fondi aperti") si trovino in una situazione oggettivamente comparabile: se sussiste comparabilità, l'esclusione può violare la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).
  • Il giudice nazionale deve esaminare la finalità effettiva dell'agevolazione: la comparabilità va valutata rispetto all'obiettivo perseguito dalla norma (es. evitare doppia imposizione economica, tutela della stabilità del mercato), non solo sulla base di etichette formali.
  • La limitazione nazionale può essere giustificata solo da un motivo imperativo di interesse generale (es. limitare rischi sistemici) adeguatamente provato; la misura deve essere idonea e proporzionata e non eccedere quanto necessario.
  • In assenza di una giustificazione valida e di un bilanciamento fiscale compensativo, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE e a riconoscere l'effetto favorevole al contribuente (compreso il rimborso se richiesto).
  • Per i contribuenti/gestori esteri che investono in Italia: documentare la sostanziale corrispondenza di struttura, finalità e rischi del veicolo estero rispetto a quello nazionale rafforza la contestazione di qualsiasi esclusione di vantaggi fiscali basata solo su forme giuridiche differenti.
  • Per l'Amministrazione finanziaria: se limita un'agevolazione a soggetti nazionali o a forme nazionali, deve dimostrare concretamente la non comparabilità o addurre motivi pubblici stringenti, con analisi di idoneità e proporzionalità delle misure.

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