Cassazione Civile, Sentenza n. 28630/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava alla cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio contro la sentenza di primo grado; contestualmente si impugnava la determinazione dell'ammontare del debito residuo risultante dalla cessione del credito (quantificazione della differenza tra massimale del credito ceduto e i pagamenti effettuati dall'Amministrazione), con censure sulla corretta applicazione dell'IVA al massimale, sulla corretta quantificazione dei pagamenti liberatori e sulla presunta violazione dell'obbligo di essere "sentite le parti" prima dell'adozione dell'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: l'ordinanza di inammissibilità era legittimamente adottata perché la Corte d'appello aveva posto la questione all'attenzione delle parti (si era riservata "sentite le parti") e la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione non impediva la pronuncia in limine. Quanto ai restanti motivi, la Cassazione li ha ritenuti in realtà contestazioni di merito e di fatto (accertamenti dei giudici di merito su conteggi e interpretazione contrattuale) non sindacabili in questa sede; per tale motivo il ricorso è stato respinto e la statuizione impugnata è divenuta definitiva. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate e, per l'Amministrazione ricorrente, è confermata l'esenzione dall'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità dell'appello con ordinanza; la corte ha ritenuto applicabile l'istituto per definire l'impugnazione in via sommaria quando non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento.
art. 348-ter c.p.c.
L'obbligo di "sentire le parti" prima di pronunciare l'ordinanza di inammissibilità è stato interpretato in senso sostanziale: non richiede formule sacramentali né un'udienza ad hoc, ma che le parti siano messe in grado di esprimersi sulla possibile definizione in limine.
art. 350 c.p.c.
Disciplina dell'udienza di discussione e valore temporale rispetto alla adottabilità dell'ordinanza in limine; la Corte ha ribadito che l'ordinanza di inammissibilità deve essere pronunciata prima dell'avvio della trattazione e dell'istruttoria.
art. 351 c.p.c.
Norme sulla trattazione delle istanze cautelari e della sospensione dell'esecutorietà: la Corte ha chiarito che la trattazione cautelare è autonoma e non impedisce, di per sé, la pronuncia dell'ordinanza in limine.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nelle censure relative alla valutazione delle prove e dei conteggi; la Corte ha ritenuto che le questioni contestate fossero accertamenti di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione alla presunta violazione del giudicato interno e alla determinazione del massimale del credito; la Corte ha ritenuto che la questione fosse fondata su interpretazioni e valutazioni di merito.
art. 112 c.p.c.
Norma sul potere istruttorio del giudice; evocata nelle censure ma le valutazioni istruttorie restano riservate al giudice di merito.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in ordine ai poteri decisionali del giudice in primo grado; le questioni sono rimaste valutazioni di merito non riapribili in cassazione.
art. 329 c.p.c.
Richiamato in relazione alla statuizione di primo grado; la Corte ha confermato che le censure riguardavano accertamenti fattuali di merito.
art. 360 c.p.c. nn. 4 e 5
Rinvio ai motivi di cassazione per vizio di motivazione (n.4) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto che le censure costituivano contestazioni di fatto e valutazioni di merito inidonee a fondare la cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato: la Corte ha precisato che, pur essendo soccombente, la Presidenza del Consiglio (Amministrazione dello Stato) è esente dall'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. può essere adottata se il giudice ha messo le parti in condizione di esprimersi ("sentite le parti"); non è necessaria una formula rituale o un'udienza separata.
- La trattazione di istanze cautelari (es. sospensione dell'esecutorietà) è autonoma e non impedisce di per sé la declaratoria in limine di inammissibilità, purché non sia già iniziata la trattazione del merito e l'istruttoria.
- Le questioni relative a valutazioni di fatto, conteggi e interpretazioni contrattuali decise dai giudici di merito non sono normalmente sindacabili in Cassazione, che è limitata al controllo di diritto.
- Quando si contestano conteggi legati a massimali e pagamenti (es. applicazione dell'IVA al massimale o alla base dei pagamenti), è necessario verificare i termini contrattuali e la omogeneità delle grandezze usate (lordo vs netto); queste sono valutazioni tecniche di merito.
- Nei procedimenti nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato, valgono regimi particolari di esenzione contributiva previsti dal D.P.R. n.115/2002.
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