Cassazione Penale, Ordinanza n. 38090/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure sollevate non fossero idonee a scalfire la motivazione congrua e immune da vizi logici resa dai giudici di merito sulla responsabilità e sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo: 1) la mancata assoluzione dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere per asserita insussistenza del fatto; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, dalle conformi motivazioni di merito emerge che l'imputato, durante un intervento della polizia, avrebbe puntato un cacciavite contro un agente per sottrarsi alla cattura, rendendo necessario l'intervento di altri operanti per disarmarlo e ammanettarlo. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; quanto al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i plurimi precedenti penali e le modalità allarmanti della condotta.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata negata sulla base di elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato e alle modalità del fatto.
Le attenuanti generiche sono state ritenute correttamente negate dal giudice di merito in ragione dei precedenti penali e della gravità delle modalità esecutive del fatto.
La condotta descritta nella sentenza di merito è stata valorizzata come resistenza a pubblico ufficiale, avendo l'imputato puntato un cacciavite contro un agente per sottrarsi alla cattura.
Il testo parla espressamente di resistenza a pubblico ufficiale; la norma tipica di riferimento non è riportata nel testo, ma la fattispecie concreta è quella della resistenza all'operante di polizia.
Non citato nel testo.
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente veste del vizio di legittimità, sollecitino una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logicamente coerente.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, e non può essere sostituita da una rivalutazione del merito sulla gravità del fatto o sulla personalità dell'imputato.
- La determinazione della pena in concreto non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione non arbitraria e non illogica, fondata su elementi quali precedenti penali, personalità dell'imputato e modalità del fatto.
- La condotta di puntare un oggetto atto a offendere contro un operante di polizia per sottrarsi alla cattura è pienamente compatibile con la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, ove la motivazione di merito sia adeguatamente argomentata.
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