Cassazione Penale, Sentenza n. 21368/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione dei beni personalmente confiscati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla legittimità delle loro situazioni patrimoniali e alla proporzione degli acquisti rispetto ai redditi percepiti
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ragioni: (1) vizio formale per mancanza di una valida "procura speciale" che esplicitasse i poteri conferiti al difensore, con conseguente incapacità del difensore di proporre validamente ricorso per conto di terzi interessati; (2) motivo sostanziale manifestamente infondato e generico, non confrontandosi con il decisivo elemento di fatto indicato dal giudice dell'esecuzione (assenza di elementi nuovi rispetto alle precedenti decisioni), e riproponendo questioni già decise in precedenti gradi (sentenza della Cassazione del 5/5/2022). Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a titolo di ammenda alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Utilizzato come base per la dichiarazione di inammissibilità dell'incidente di esecuzione quando non emergono elementi nuovi rispetto al procedimento già deciso
Richiamato quale norma sostanziale che ha consentito al giudice dell'esecuzione di disporre la confisca (connessa alle misure patrimoniali nei procedimenti penali)
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
Norma regolamentare richiamata in relazione alle competenze e procedure dell'organo giudicante in materia di confisca e misure patrimoniali
art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c)
Richiamate in ordine ai requisiti che deve avere il motivo di cassazione: la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con il decisivo punto di fatto, quindi privo dei requisiti per essere esaminato
Fornisce la base per l'imposizione della sanzione pecuniaria (ammenda) a carico dei ricorrenti per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- I terzi interessati in un incidente di esecuzione devono dotare il proprio difensore di una "procura speciale" che espliciti i poteri conferiti: una formula generica "conferendo procura speciale" può essere insufficiente e determinare l'inammissibilità del ricorso
- L'incidente di esecuzione fondato sulla richiesta di restituzione di beni già oggetto di precedente decisione necessita di "elementi nuovi" non valutati nei precedenti gradi: l'assenza di tali elementi comporta l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p.
- Non è possibile riproporre in incidente di esecuzione gli stessi argomenti già decisi nelle fasi precedenti: il ricorso deve affrontare espressamente e confutare il motivo decisivo che ha condotto all'esito precedente
- I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; deduzioni generiche o non confrontate con il provvedimento impugnato saranno dichiarate inammissibili
- La presentazione di ricorsi infondati o proceduralmente viziati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per aumentare le possibilità di ammissibilità, chi impugna un provvedimento di esecuzione dovrebbe: (a) predisporre una procura speciale chiara e specifica; (b) produrre e documentare fatti o prove nuove e rilevanti; (c) articolare motivi specifici che contestino il punto decisivo del provvedimento impugnato
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