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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36296/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 07/01/2022 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente sui beni nella disponibilità dell'indagata fino alle somme di Euro 6.243.434,90 (capo 5) e Euro 470.424,93 (capo 7), disposto in relazione al profitto dei reati indicati (tra cui artt. 110 e 640-bis c.p. e 110 e 316-bis c.p.). Il Procuratore deduceva inosservanza o errata applicazione delle norme penali richiamate e delle norme processuali relative ai reati di corruzione e truffa aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. La decisione si è fondata sul difetto di legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese a proporre ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo: secondo la giurisprudenza consolidata, nelle impugnazioni avverso provvedimenti di sequestro preventivo aventi ad oggetto misure reali la legittimazione ad impugnare spetta all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento, e l'art. 325 c.p.p., pur ammettendo il "pubblico ministero" al ricorso, non riproduce il requisito del comma 1 dell'art. 311 c.p.p. che estende la legittimazione anche al PM che ha richiesto la misura. Di conseguenza il Procuratore ricorrente non era legittimato e il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito delle questioni penali sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di sequestro preventivo; la Corte evidenzia che, pur menzionando il "pubblico ministero", non riproduce il comma 1 dell'art. 311 c.p.p., e per la giurisprudenza la legittimazione è limitata all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato

  • art. 311 cod. proc. pen. (comma 1)

    Nel contesto delle misure cautelari personali il comma 1 legittima a ricorrere sia il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza sia il pubblico ministero che ha chiesto la misura; la Corte rileva che tale estensione non è riprodotta da art. 325 per le misure reali

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 8-bis)

    Norma che, in tema di riesame, consente al pubblico ministero che ha chiesto la misura di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale; citata per spiegare differenze di legittimazione in sede di riesame

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 60)

    Modifica normativa richiamata che ha inciso su commi rilevanti dell'art. 311 c.p.p.; la Corte sottolinea che la modifica ha riguardato specifici commi (es. 5) ma non ha esteso la legittimazione di cui al comma 1 al testo di art. 325

  • art. 640-bis cod. pen.

    Reato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) indicato come fonte del profitto oggetto di sequestro; nel provvedimento di cassazione non si è entrati nel merito della qualificazione del reato a causa dell'inammissibilità per difetto di legittimazione

  • art. 316-bis cod. pen.

    Reato (corruzione tra privati) richiamato come collegato ai profitti oggetto di sequestro; la Corte non ha valutato la fondatezza delle deduzioni relative a questo reato per il difetto procedurale

  • art. 640-quater cod. pen.

    Norma citata nella prospettazione del ricorso come collegata a ipotesi corruttive e di truffa; non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma sul reato di abuso d'ufficio o fattispecie affini richiamata tra i motivi dedotti; la Corte non si è pronunciata sul suo concreto rilievo sostanziale

Massime di principio

  • Per i ricorsi in cassazione avverso ordinanze del tribunale in sede di riesame su misure reali (sequestro preventivo), la legittimazione a proporre ricorso spetta all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento; un Pubblico Ministero di altro ufficio rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione
  • Occorre distinguere tra misure cautelari personali e misure reali: le norme che regolano la legittimazione all'impugnazione non si sovrappongono automaticamente, quindi verificare sempre quale ufficio abbia emesso la decisione impugnata
  • Se si intende impugnare un provvedimento emesso da un tribunale diverso dall'ufficio di appartenenza, il rimedio corretto è che l'ufficio requirente competente (cioè il Pubblico Ministero presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza) presenti il ricorso; in alternativa valutare altri rimedi procedurali tempestivi
  • Quando la Corte dichiara inammissibile il ricorso per vizi procedurali (es. legittimazione), essa non entra nel merito delle questioni sostanziali (es. esistenza del profitto del reato), perciò la strategia difensiva/prosecutoria deve assicurare la correttezza e la legittimità formale dell'impugnazione prima di sviluppare argomentazioni di merito
  • Prima di proporre impugnazioni contro misure reali, verificare le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza consolidata sulla legittimazione per evitare il rischio di inammissibilità per vizi formali

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