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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4747/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990, capo 11) e detenzione illecita di sostanze (capi 35 e 37). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di norme a pena di nullità (artt. 292 e 274 c.p.p.), con censura sulla presunta argomentazione generica del Tribunale, mancata autonoma valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e criticà circa la qualificazione di continuità dell'approvvigionamento nonostante il ristretto arco temporale dei fatti; si eccepiva inoltre che l'art. 275 comma 3 c.p.p. non avrebbe dovuto operare alla luce del tempo trascorso e di precedenti vetusti. 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della misura (richiamo a artt. 292 comma 2 lett. c-bis, 275, 275-bis, 284 c.p.p.), sostenendo che la motivazione era generica, non aveva valutato l'assenza di rapporti con l'associazione, la vetustà dei precedenti, l'assenza di carichi pendenti e la situazione familiare e di reinserimento che avrebbero consentito misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (la Corte non può rivedere i fatti se non vi è manifesta illogicità) e ha valutato che il Tribunale del riesame e il G.i.p. hanno effettuato un'autonoma e adeguata valutazione della posizione dell'Ambrosini. Il provvedimento impugnato ha motivato la sussistenza di gravi indizi e delle esigenze cautelari richiamando elementi intercettivi e la continuità nell'approvvigionamento presso il sodalizio, la natura fiduciaria dei rapporti e precedenti specifici, da cui desumere il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto logico e congruo l'iter motivazionale, ha condiviso la scelta della custodia in carcere come misura necessaria e ha ritenuto superfluo approfondire la presunzione di adeguatezza ex art. 275 comma 3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposti gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    fonte procedurale per la richiesta di riesame e per la competenza del Tribunale a riesaminare la misura cautelare; utilizzata come base formale dell'azione impugnata

  • artt. 292 e 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    richiamati dalla difesa per contestare nullità e carenze motivazionali; la Corte precisa i limiti della nozione di motivazione apparente e quando la mancata o insufficiente motivazione può costituire vizio invalicabile

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    norma che impone al giudice del riesame un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari; la Corte afferma che l'autonomia sussiste se dal provvedimento emerge conoscenza e rielaborazione degli atti e delle ragioni rilevanti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione di adeguatezza della custodia in carcere in presenza di gravi indizi per taluni reati; la Corte osserva che nel caso il Tribunale non si è fondato soltanto sulla presunzione ma su elementi concreti idonei a dimostrare il pericolo di reiterazione

  • art. 74 DPR 309/1990

    norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte conferma che la costante disponibilità all'acquisto e la stabilità del rapporto con il sodalizio possono integrare la partecipazione

  • art. 73 DPR 309/1990

    riferimento ai reati 'fine' di traffico e detenzione di stupefacenti, utilizzati per fondare la gravì indiziaria e le esigenze cautelari

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    norma richiamata nel motivo difensivo in tema di misure alternative; assunta a riferimento ma non decisiva alla luce degli elementi concreti indicati dal Tribunale

  • art. 284 cod. proc. pen.

    citato nel secondo motivo con riguardo alla scelta della misura; la Corte non ha rilevato violazioni formali che rendano la scelta illogica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    predisposizione normativa per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione, cui la Corte ha disposto di dare esecuzione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non procede a una rinnovata valutazione dei fatti salvo che emerga una manifesta illogicità nella motivazione; quindi il ricorso deve puntare a evidenziare incoerenze logiche o apoditticità dell'iter motivazionale
  • Il tribunale del riesame è tenuto a svolgere un'autonoma valutazione quando richiama l'istruttoria del G.i.p.: questa deve risultare nel provvedimento attraverso l'esposizione delle ragioni concrete per cui gli atti investigativi sono ritenuti decisivi
  • La brevità temporale delle condotte non esclude automaticamente la partecipazione a un'associazione per il traffico di stupefacenti se dagli elementi emergono stabilità, fiducia e continuità nell'approvvigionamento; non è quindi decisivo il mero arco temporale se sussistono elementi concreti di 'affectio societatis'
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. opera quando sussistono gravi indizi per i reati richiamati, ma il giudice può comunque motivare in base a elementi concreti che giustifichino la scelta della misura più afflittiva
  • Nel contestare una misura cautelare, la difesa deve proporre censure puntuali che dimostrino l'assenza di elementi concreti a sostegno delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) e produrre prove della persistenza di comportamenti conformi alla legge o di fattori personali che rendano effettivamente proporzionata e adeguata una misura meno afflittiva
  • Precedenti penali anche non recenti possono contribuire, se combinati con elementi probatori attuali, a fondare il pericolo di reiterazione; la loro importanza va valutata nel complesso e motivata dal giudice

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