Cassazione Civile, Sentenza n. 26390/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la mancata operazione delle ritenute a titolo di imposta su provvigioni corrisposte, per il 2006, ad incaricati alle vendite a domicilio non residenti e l'omessa indicazione in modello 770; Amway contestava che tali corrispettivi non fossero imponibili in Italia perché i percettori erano non residenti privi di stabile organizzazione in Italia e svolgevano attività senza vincolo di subordinazione (provvigioni indirette/bonus per linee di vendita), non soggette a ritenuta
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha ritenuto che le provvigioni corrisposte a soggetti non residenti che non hanno stabile organizzazione in Italia non sono imponibili in Italia e, pertanto, non sorge l'obbligo di operare la ritenuta e le relative sanzioni. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e dichiarato irrepetibili le spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR) - art.23
Stabilisce i criteri di localizzazione dei redditi per i non residenti; la Corte ha interpretato che i redditi d'impresa sono tassabili in Italia solo se prodotti mediante stabile organizzazione nel territorio dello Stato; i redditi diversi sono tassabili se prodotti in Italia
D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR) - art.67, comma 1, lett. i)
Definisce i redditi diversi includendo i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; la Corte ha esaminato la qualificazione delle provvigioni (redditi diversi vs redditi d'impresa) ma ha richiamato che la qualificazione soggettiva non comporta automaticamente tassazione in Italia se manca la stabile organizzazione
D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR) - art.55
Definisce l'esercizio di imprese commerciali con carattere di abitualità anche se non organizzate in forma d'impresa; la Corte ha richiamato che la qualifica di reddito d'impresa dipende dall'esercizio dell'attività da parte del percipiente
D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 - art.25
Regola l'obbligo di ritenuta alla fonte sui compensi a percipienti residenti e non residenti; la Corte ha ricordato che per i non residenti la ritenuta a titolo d'imposta opera salvo il caso di stabile organizzazione in Italia, che esclude l'applicazione della ritenuta
D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 - art.25-bis
Disciplina specifica della ritenuta sulle provvigioni (aggiunta nel 1983) e comprende espressamente i venditori a domicilio; la Corte ha chiarito che l'art.25-bis non estende la tassazione italiana alle provvigioni corrisposte a non residenti che non hanno stabile organizzazione in Italia
Elenca le attività commerciali (anche ausiliarie); la Corte ha rilevato che l'attività di promozione/vendita rientra tra quelle elencate e può costituire reddito d'impresa del percettore, ma la localizzazione fiscale dipende dalla presenza di stabile organizzazione
Regole OCSE (Business Profits art.7; Permanent Establishment art.5)
Richiamate quale criterio interpretativo: confermano che un agente estero è imponibile nello Stato solo se vi esercita attività mediante una stabile organizzazione/PE
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n.7184/1983 e Cass. Sez.5 n.9197/2011
Precedenti richiamati per affermare che la qualificazione di reddito d'impresa dipende dall'esercizio dell'impresa da parte del percipiente e che la presenza di stabile organizzazione è condizione di localizzazione e imponibilità in Italia
Circolare ministeriale 10 giugno 1983 n.24/8/8459
La prassi ministeriale interpretativa afferma che le provvigioni pagate a non residenti privi di stabile organizzazione in Italia non sono assoggettabili alla ritenuta prevista dall'art.25-bis
Massime di principio
- Le provvigioni pagate a soggetti non residenti sono imponibili in Italia solo se il percettore realizza i redditi mediante una stabile organizzazione (PE) nel territorio dello Stato; in mancanza di PE, non sorge l'obbligo di ritenuta
- La qualificazione delle somme (redditi d'impresa vs redditi diversi) rileva per la natura del reddito, ma la loro localizzazione fiscale segue il criterio della presenza di stabile organizzazione o della produzione del reddito in Italia
- L'art.25-bis introduce una modalità di prelievo (ritenuta sulle provvigioni) ma non amplia autonomamente la base imponibile nazionale nei confronti dei non residenti privi di stabile organizzazione
- Il soggetto che eroga provvigioni (sostituto d'imposta) deve verificare la residenza fiscale e l'esistenza di una stabile organizzazione del percettore; conservare documentazione (certificati di residenza fiscale, elementi sulla presenza/assenza di PE) è fondamentale per motivare l'esenzione dalla ritenuta
- In presenza di trattati contro la doppia imposizione, occorre verificare le disposizioni convenzionali (e le regole OCSE) per determinare la titolarità impositiva tra Stati
- La mancanza di esame di fatti decisivi (es. luogo di svolgimento dell'attività, presenza di PE) può costituire motivo fondante di rettifica giudiziaria: i giudici devono valutare espressamente tali elementi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26348/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26365/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26368/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26370/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26397/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26398/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →