Cassazione Civile, Sentenza n. 26398/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla locatrice Alfiero. I conduttori avevano operato una riduzione del canone dal 2012 al 2015 richiamandosi alle sanzioni e alla disciplina di registrazione previste dall'art. 3, commi 8-10, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e, in subordine, allo "ius superveniens" costituito dall'art. 13, comma 5, legge n. 431/1998 come modificato dall'art. 1, comma 59, legge n. 208/2015. Sostenevano che quelle norme si applicavano ai contratti "comunque stipulati" e che pertanto la riduzione del canone fosse legittima; inoltre censuravano che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia l'assenza di efficacia vincolante del precedente giudicato della Cassazione invocato dalla resistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudicato esterno formato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 4921/2018, intervenuta tra le stesse parti sul medesimo contratto e sui medesimi periodi, era vincolante e precludeva il riesame delle medesime questioni. In via subordinata, la Corte ha spiegato che, sotto il profilo normativo, l'applicabilità delle norme sulla nullità per mancata registrazione (legge n. 311/2004, art. 1, comma 346) e delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 23/2011 è circoscritta secondo i principi di devoluzione temporale e giurisprudenziali; inoltre la tardiva registrazione del contratto (12/03/2012) ha operato sanatoria retroattiva con effetto sui canoni maturati dopo la registrazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 59
art. 1, comma 59, legge 28 dicembre 2015, n. 208
La norma (che ha novellato l'art. 13, comma 5, l. 431/1998) è stata interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2017 come riferibile all'indennità di occupazione dovuta dal detentore in caso di nullità del contratto per mancata registrazione e non come disposizione che ripristini o modifichi il contenuto originario di durata e corrispettivo di contratti pregressi non registrati
legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 5
art. 13, comma 5, legge n. 431/1998 (come modificato dall'art. 1, comma 59 della legge n. 208/2015)
La disposizione è stata considerata nella versione novellata come atta a disciplinare l'indennità di occupazione per i casi di nullità per mancata registrazione, ma non a sanare o ridefinire ex lege il corrispettivo e la durata dei contratti preesistenti non registrati
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8, 9 e 10
art. 3, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 23/2011
Le disposizioni prevedevano sanzioni e disciplina per la registrazione tardiva dei contratti di locazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che la loro applicabilità non possa automaticamente estendersi ai contratti stipulati anteriormente a determinati interventi normativi e che la concreta efficacia dipende dalla complessa interazione con la normativa sulla nullità tributaria introdotta dalla legge n. 311/2004
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346
art. 1, comma 346, legge n. 311/2004
La clausola che rende nulli i contratti di locazione "comunque stipulati" se non registrati è stata interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione come applicabile, di regola, ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma, secondo il principio di irretroattività e il criterio generale dell'art. 11 preleggi
d.l. 28 marzo 2014, n. 47, art. 5, comma 1-ter
art. 5, comma 1-ter, d.l. n. 47/2014 (conv. legge n. 80/2014)
Norma che aveva in parte prorogato o inciso sulla disciplina delle registrazioni e relative sanzioni; la sua portata è stata comunque dichiarata incostituzionale in precedente giurisprudenza richiamata nel testo
sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2017
Corte Costituzionale, sent. n. 87 del 13 aprile 2017
La Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che ha portato a chiarire che la novella dispone in tema di indennità di occupazione e non di ripristino dei canoni contrattuali pregressi
Cassazione, sentenza n. 4921/2018
Cass. n. 4921/2018 (depositata 2 marzo 2018)
La pronuncia è stata ritenuta formare giudicato esterno vincolante tra le stesse parti sullo stesso rapporto, stabilendo l'inapplicabilità della novella (art. 1, comma 59 l. 208/2015) ai fini di modificare il canone convenzionale nel caso concreto
Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 23601/2017
Cass. SS.UU. n. 23601 del 9 ottobre 2017
Richiamata per il principio che la tardiva registrazione contenente il canone pattuito può produrre effetti ex tunc, operando una sanatoria per adempimento con ricadute sulla qualificazione delle somme pagate dal conduttore
Massime di principio
- Se tra le stesse parti è intervenuta una sentenza passata in giudicato che ha deciso un punto fondamentale relativo al medesimo rapporto giuridico, quella statuizione vincola i giudici in successivi giudizi sulla stessa questione (effetto del giudicato esterno)
- La disposizione di legge che dichiara la nullità dei contratti non registrati (legge n. 311/2004, art. 1, comma 346) si applica secondo i principi di irretroattività e, di regola, ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma, salvo chiari elementi legislativi contrari
- La disciplina sanzionatoria e di registrazione introdotta dal d.lgs. n. 23/2011 non può automaticamente essere estesa a contratti anteriori senza considerare la sequenza normativa e la giurisprudenza consolidata; occorre valutare la soggettiva efficacia temporale
- La tardiva registrazione del contratto può operare una sanatoria con effetto retroattivo ("per adempimento") rispetto ai rapporti indicati nel contratto registrato, con conseguente preclusione della qualificazione come mero titolo di indennità per occupazione per i canoni maturati dopo la registrazione
- In sede di ricorso per cassazione la censura di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, delle prove da cui emerge, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività rispetto all'esito; vaghezza e confusione rendono la doglianza inammissibile
- Quando si contestano interpretazioni normative complesse è necessario formulare argomentazioni chiare e non contraddittorie, distinguendo questioni di fatto da questioni di diritto e confrontandosi in modo preciso con il contenuto della decisione impugnata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26348/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26365/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26368/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26370/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26390/2022 del 07/09/2022
- Sentenza civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26397/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →