Cassazione Civile, Sentenza n. 26397/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Via Faccioli sosteneva che in un precedente procedimento monitorio (decreto ingiuntivo n. 29988/2014) si era formato un giudicato sostanziale a suo favore in relazione al rimborso di ICI/IMU (anni 2005-2012), in quanto l'opposizione promossa da Telecom sarebbe stata dichiarata improcedibile/tardiva e il decreto sarebbe stato in concreto "confermato"; la ricorrente deduceva quindi l'effetto preclusivo di quel giudicato sul successivo contenzioso e denunciava violazione dell'art.2909 c.c. in relazione al processo monitorio e alle norme sul giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza n.1780/2016 del Tribunale di Milano abbia revocato il decreto ingiuntivo n.29988/2014 e, divenuta definitiva, non ha lasciato alcun effetto sostanziale del decreto che potesse costituire giudicato; il pagamento intervenuto in esecuzione provvisoria ai sensi dell'art.648 c.p.c. non produce efficacia accertativa né determina la revoca automatica del decreto; così non si è formato alcun giudicato esterno opponibile nel giudizio successivo. Per questo la Corte ha dichiarato infondato il motivo e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della cosa giudicata relativa ai titoli esecutivi: il ricorso denunciava violazione del principio di preclusione per giudicato; la Corte valuta il limite della cosa giudicata quando il decreto viene revocato da sentenza passata in giudicato
Richiamato come riferimento processuale collegato al giudicato e alle impugnazioni nell'ambito dei procedimenti monitorii
artt. 633 ss. c.p.c. (procedimento monitorio)
Inquadramento della procedura monitoria: la sentenza afferma che il decreto ingiuntivo revocato non può produrre giudicato sostanziale nel successivo giudizio
Richiamato in relazione al termine per iscrivere a ruolo l'opposizione al decreto ingiuntivo (tardività/improcedibilità dell'opposizione nel precedente giudizio)
L'ordinanza che dispone l'esecutorietà provvisoria e il pagamento conseguente non ha valenza accertativa e non determina di per sé la revoca del decreto ingiuntivo; il pagamento ai sensi dell'art.648 non produce giudicato
"Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza..."
Principio secondo cui la sentenza che accoglie (anche parzialmente) l'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo; la Corte lo usa per distinguere i casi in cui la sentenza assorbe il decreto rispetto a quando lo revoca o lo lascia vigente
Richiamate in relazione alla procedura camerale adottata dalla Corte (trattazione senza udienza pubblica per mancata richiesta di trattazione orale)
art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2012
Richiami procedurali e contributo unificato: la Corte dà atto delle conseguenze per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revoca giudiziale di un decreto ingiuntivo, divenuta definitiva, elimina gli effetti sostanziali del decreto e impedisce che da quel decreto derivi un giudicato esterno opponibile in successivi giudizi
- Il pagamento effettuato per effetto di provvisoria esecutorietà ex art.648 c.p.c. ha funzione esecutiva/anticipatoria e non produce, di per sé, efficacia accertativa né determina la formazione di giudicato sostanziale
- Se l'opposizione al decreto è accolta (anche solo in parte), la sentenza sostituisce il decreto ex art.653 c.p.c.; se invece il decreto è revocato la sua efficacia sostanziale non sopravvive
- Chi intende ottenere o preservare gli effetti sostanziali di un decreto ingiuntivo deve valutare l'opportunità di esperire i rimedi d'impugnazione contro pronunce che revocano il decreto; l'interesse ad impugnare può spettare anche alla parte creditrice
- In un nuovo giudizio non basta richiamare l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo: occorre verificare la sua sorte processuale (se sia stato confermato, revocato o sostituito da sentenza) prima di invocare effetti preclusivi
- Nel dubbio sulla valenza del precedente provvedimento monitorio, la parte che ritiene consolidato il proprio diritto dovrebbe tempestivamente impugnare le pronunce interlocutorie o di merito che ne prevedono la revoca per proteggere il potenziale giudicato
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