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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26348/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di rettifica della rendita catastale: aveva presentato Docfa richiedendo nuova rendita escludendo dal valore la struttura dell'aerogeneratore (navicella/rotore e torre) in base all'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (esclusione dei macchinari/impianti funzionali al processo produttivo). L'Agenzia rettificò includendo il valore del suolo, basamento, cabina e della torre. In primo grado la CTP escludeva la torre dal computo; la CTR ribaltava accogliendo l'appello dell'Agenzia ritenendo la torre "costruzione" rilevabile ai fini della rendita per caratteristiche di stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo. In cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (primo motivo) e difetto/omissione di motivazione e omessa pronuncia su specifiche censure di valutazione/valori (altri motivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione/errata interpretazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015) nella misura in cui la CTR non ha svolto il necessario accertamento sul fatto decisivo: se la torre costituisca effettivamente macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo di generazione elettrica (e quindi sia esclusa dalla stima catastale) ovvero sia indipendente e pertinente alla categoria delle "costruzioni". Gli altri motivi (carente motivazione, omessa pronuncia su singole voci di costo) sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la CTR ha fornito una motivazione idonea e la decisione implicava il rigetto delle censure secondarie. La sentenza è stata cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione, con istruzione di accertare specificamente la natura funzionale della torre e quindi procedere a nuovo calcolo della rendita catastale secondo i principi indicati. Sulle spese del giudizio di cassazione statuizione a favore della parte che ha ottenuto il ritenuto accoglimento parziale (ricorrente).

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244

    Richiamo alla circolare n. 6/2012 per criteri di determinazione della rendita di unità immobiliari speciali; contesto normativo che ha influenzato la stima delle centrali eoliche.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionanti allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come criterio esclusivo per sottrarre dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro fissità al suolo: la rilevanza è la strumentalità al processo produttivo più che la natura fisica dell'elemento.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili..."

    Nozione storica di "immobile urbano" utilizzata per definire quando un'opera sia qualificabile come costruzione stabile rilevabile in catasto.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    Definizione di unità immobiliare e condizioni di autonomia funzionale e reddituale; utile per distinguere costruzione/immobile da elementi impiantistici.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30/11/2012

    Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita di unità immobiliari speciali; richiamata come fonte applicativa nella valutazione dei valori e costi.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10/02/2016

    Ha fornito istruzioni sui criteri di individuazione degli elementi da includere nella stima catastale dopo L. 208/2015; distingue suolo, costruzioni, elementi connessi e componenti impiantistiche escluse.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13/06/2016 e nota prot. n. 60244 del 27/04/2016 (Direzione Centrale Catasto)

    L'amministrazione aveva chiarito che le torri eoliche potevano essere trattate come "costruzioni" rilevabili in stima; la Corte però richiede valutazione fattuale caso per caso per stabilire se la torre è impiantistica funzionale o costruzione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme invocate per i motivi di cassazione: vizio di motivazione (n.3) e omessa pronuncia (n.4); la Corte ha accolto il primo motivo relativo all'interpretazione della norma sostanziale e rigettato/inammissibili gli altri per carenza o perchè la decisione implicava il rigetto delle censure.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 132

    Richiamati in relazione al dovere di motivazione: la Corte conferma che la motivazione della CTR è sinteticamente adeguata e che l'omessa menzione puntuale di alcune contestazioni non integra necessariamente omessa pronuncia se la decisione le respinge implicitamente.

Massime di principio

  • Per determinare se un elemento va incluso nella rendita catastale prevale la verifica della sua strumentalità al processo produttivo (funzionalità) rispetto alla mera fissità al suolo: se è funzionale e specifico al processo produttivo può essere escluso dalla stima anche se stabile.
  • Le circolari e le note amministrative (Agenzia del Territorio/Entrate) sono importanti per i criteri tecnici ma non esonerano il giudice dall'effettuare un accertamento di fatto caso per caso sulla natura e funzione dell'opera.
  • Quando l'ufficio o il contribuente sostengono che una componente sia "imbullonata" o impiantistica, occorre un accertamento istruttorio sulla loro autonomia funzionale e sul pregiudizio che subirebbe l'impianto se fossero rimosse.
  • Il giudice d'appello deve motivare il percorso logico-giuridico; la mancata trattazione puntuale di tutte le censure non costituisce automaticamente omessa pronuncia se la decisione implica il rigetto delle medesime.
  • In contenziosi su rendite catastali relative a impianti produttivi è decisivo che le parti forniscano elementi tecnici e documentali (progetti, relazioni di stima, prezziari, atti pubblici) per dimostrare sia l'autonomia funzionale sia la natura impiantistica o edilizia della componente contestata.
  • Nei casi dubbi la Corte può cassare e rinviare per ulteriore accertamento istruttorio sulla natura funzionale dell'elemento e per il ricalcolo della rendita secondo i criteri di legge.

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