Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18996/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non entra nel merito delle censure contro la decisione di merito, perché rileva che il ricorso notificato non è stato poi depositato in cancelleria nel termine richiesto. Per questo dichiara il ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c., condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato il 31 ottobre 2014 da una società del gruppo Alitalia. Il lavoratore ha agito sostenendo l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta. Il Tribunale di Civitavecchia e poi la Corte d'appello di Roma hanno accolto la domanda, accertando l'illegittimità del recesso e condannando la società cessionaria dell'azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Avverso la sentenza d'appello la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, ma dopo la notificazione non ha depositato l'atto in cancelleria. Il resistente ha depositato controricorso e memoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per mancato deposito del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    È richiamato come base della reintegrazione disposta nei gradi di merito a favore del lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata tempestiva deposizione del ricorso per cassazione in cancelleria comporta l'improcedibilità del ricorso notificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata l'improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il solo deposito del ricorso in cancelleria, oltre alla notificazione, è requisito processuale indispensabile: la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione impedisce ogni esame del merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.