Cassazione Penale, Ordinanza n. 23690/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione di domicilio, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e minaccia grave. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, chiedendo sostanzialmente una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dall'assenza di elementi positivi e che la recidiva era stata correttamente valorizzata in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo per dedurre vizi rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento.
La recidiva può essere confermata sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
Reato contestato di violazione di domicilio.
Reato contestato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Reato contestato di minaccia grave.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La censura di motivazione è manifestamente infondata quando mira soltanto a sostituire la ricostruzione difensiva a quella del giudice di merito, senza evidenziare un effettivo deficit argomentativo o una contraddizione decisiva della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito neghi la presenza di concreti elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
- La recidiva può essere correttamente ritenuta quando risulti supportata dai precedenti penali dell'imputato, se adeguatamente valorizzati nella motivazione di merito.
Come è indicizzato
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