Cassazione Penale, Sentenza n. 26465/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Astra s.r.l. impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) per proporre appello avverso la decisione del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'istanza ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011. I fatti rilevanti: il ricorso introduttivo era stato depositato presso un indirizzo PEC indicato dalla cancelleria del Tribunale; l'atto di appello fu inoltrato al medesimo indirizzo PEC (e contestualmente trasmesso anche alla Corte d'appello); il Tribunale dichiarò inammissibile l'appello perché la PEC utilizzata non era inserita nell'elenco DGSIA; Astra chiese la restituzione nel termine per riproporre l'appello all'indirizzo corretto; successivamente il Tribunale, con ordinanza del 26 giugno 2021, rimise nel termine per errore scusabile e trasmise l'appello al giudice dell'impugnazione; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che il provvedimento di restituzione fosse stato emesso dal giudice funzionalmente incompetente e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione ritenendo insussistenti caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che la dichiarazione di incompetenza funzionale del giudice a quo in ordine alla rimessione in termini non era censurabile (primo motivo infondato), ma ha accolto il secondo motivo: la Corte territoriale aveva errato nel ritenere inesistente l'affidamento incolpevole del difensore. La Cassazione ha osservato che l'atto di gravame era stato anche trasmesso alla Corte d'appello, per cui aveva raggiunto il suo scopo nei termini perentori previsti, e che la precedente accettazione di una produzione (il ricorso introduttivo) ad un certo indirizzo PEC da parte della cancelleria poteva indurre un errore incolpevole sul successivo indirizzo da utilizzare per l'appello. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello per il giudizio sul merito.
Norme richiamate
art. 24 D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
commi 4, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies
Disciplina l'esclusiva modalità telematica di deposito degli atti di impugnazione durante l'emergenza e individua i casi tassativi di inammissibilità quando siano violate specifiche formalità (PEC non presente nel registro, PEC diversa da quella indicata, mancanza di firma digitale, ecc.). Assegna al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la competenza funzionale esclusiva a verificare tali requisiti formali ai sensi del comma 6-septies.
art. 34-bis D.Lgs. 6/9/2011, n. 159
comma 6 (richiesta di controllo giudiziario)
Prevede la possibilità di controllo giudiziario per determinate misure; la decisione che nega il controllo è appellabile e dunque suscettibile di impugnazione con le modalità telematiche richiamate dall'art. 24 del D.L. 137/2020.
Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione quando il difensore non ha proposto impugnazione per cause non imputabili alla parte; la Corte ne ribadisce l'applicabilità quando sussiste incolpevole affidamento su informazioni fuorvianti della cancelleria.
Norma generale sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni; resta ferma rispetto alle specifiche norme emergenziali che elencano tassativamente altri casi di inammissibilità.
Riguarda la presentazione dell'impugnazione in cancelleria diversa e la trasmissione degli atti; la Corte richiama la giurisprudenza che disciplina gli effetti della presentazione presso uffici diversi e il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Richiamato in relazione alla specifica deroga per le impugnazioni relative a misure cautelari, indicante l'indirizzo PEC del Tribunale, come esempio della disciplina sulle modalità telematiche di deposito.
Massime di principio
- La competenza a dichiarare l'inammissibilità per i casi tassativi indicati dall'art. 24, comma 6-sexies, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo).
- La decisione sulla richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. spetta al giudice dell'impugnazione e non può essere sostituita dal giudice che ha emesso la sentenza (salvo vizio rilevabile poi dal giudice ad quem).
- Se l'atto di impugnazione, pur inviato a un indirizzo PEC non incluso nell'elenco DGSIA, raggiunge comunque l'ufficio competente e viene trasmesso al giudice dell'impugnazione entro il termine perentorio, l'impugnazione ha raggiunto il suo scopo e non può essere automaticamente dichiarata inammissibile.
- L'affidamento incolpevole del difensore su informazioni o indicazioni fornite dalla cancelleria (ad es. indicazione di un indirizzo PEC per il deposito) può integrare causa di 'forza maggiore' o caso fortuito giustificativo della restituzione nel termine: è necessario documentare l'errore e l'affidamento ragionevole.
- Le regole formali introdotte per la dematerializzazione dei depositi devono essere interpretate in modo da non ledere l'accesso effettivo alla giustizia; principio di sostanziale tutela del diritto di difesa prevale sul puro formalismo quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo.
- In casi simili è fondamentale documentare ogni comunicazione con la cancelleria e ogni circostanza che dimostri l'affidamento sulle indicazioni ricevute, poiché l'onere probatorio grava sul richiedente la restituzione.
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