Cassazione Civile, Ordinanza n. 15135/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un fondo agricolo su cui, in origine, un comune aveva avviato la realizzazione di una discarica provvisoria e poi la trasformazione dell'area in zona stabile di smaltimento rifiuti, con successiva irreversibile trasformazione del terreno. Il proprietario attuale aveva agito per ottenere il ristoro del danno conseguente alla perdita del bene. Nel lungo iter processuale, la cassazione aveva già cassato una precedente decisione di appello che aveva negato il diritto al risarcimento per difetto di legittimazione attiva, affermando che tale statuizione era coperta da giudicato. Riassunto il processo, la corte territoriale aveva nuovamente rigettato l'appello sul quantum, ritenendo che la quantificazione dovesse essere effettuata sulla base della destinazione agricola del fondo e che la presenza della discarica non fosse rilevante ai fini indennitari. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112, 392 e 394 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe trattato la causa come un nuovo giudizio e non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte considerato le risultanze della CTU e il preteso valore di mercato delle aree adibite a smaltimento rifiuti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere riconosciuto rivalutazione monetaria e interessi sulla somma dovuta a titolo risarcitorio; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. per il mancato riconoscimento di un indennizzo per il deprezzamento delle aree limitrofe; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo che il credito risarcitorio da occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del fondo abbia natura di debito di valore e debba quindi essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria fino alla decisione definitiva, con eventuali accessori conseguenti. Ha rigettato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era conformato al principio già affermato nel precedente giudizio di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento era ormai coperto da giudicato e non poteva essere rimesso in discussione. Ha rigettato anche il secondo motivo, ritenendo congrua la motivazione della corte territoriale sulla irrilevanza, ai fini indennitari, della destinazione a discarica rispetto al criterio dell'edificabilità legale e della destinazione urbanistica agricola. È stato rigettato pure il quarto motivo, perché il ricorrente era subentrato nella posizione del dante causa e le previsioni contrattuali pregresse coprivano il dedotto deprezzamento delle aree attigue. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla mancata considerazione di rivalutazione e interessi, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione nei primi due motivi ma accerta il mancato riconoscimento degli accessori sul credito risarcitorio nel terzo motivo.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e della CTU; la Corte ritiene infondata la censura sulla destinazione del bene e sulla rilevanza della discarica.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori di valutazione decisivi nella sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente per il dedotto deprezzamento delle aree limitrofe; la Corte ritiene assorbente la posizione contrattuale del dante causa e la copertura contrattuale del danno.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione invocata per i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude che la CTU trascurata integri nel caso concreto un fatto decisivo non esaminato.
richiamato in tema di riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio.
richiamato per delimitare i poteri del giudice di rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto della Cassazione.
invocato per la condanna alle spese secondo soccombenza; il relativo motivo è stato assorbito.
invocato unitamente all'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite; motivo assorbito.
debito di valore
l'obbligazione risarcitoria da occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del fondo va liquidata come debito di valore, con riferimento al valore del bene all'epoca della perdita della proprietà e con adeguamento alla svalutazione fino alla decisione definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non può rimettere in discussione i punti coperti da giudicato interno o già definiti nella precedente fase di legittimità.
- In tema di risarcimento per occupazione illegittima con irreversibile trasformazione del fondo, la pretesa ha natura di debito di valore: la liquidazione deve tener conto del valore del bene al momento della perdita e della svalutazione monetaria fino alla decisione finale.
- La censura per omesso esame di elementi istruttori è fondata solo se l'elemento dedotto integra un fatto storico decisivo e discusso, la cui considerazione avrebbe potuto determinare un esito diverso della causa; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
- Ai fini della quantificazione del pregiudizio patrimoniale relativo a un terreno, la destinazione urbanistica e il criterio dell'edificabilità legale possono prevalere sulla mera utilizzazione di fatto dell'area, se quest'ultima non incide sulle caratteristiche giuridicamente rilevanti del bene.
- Se il danno dedotto è già coperto da precedenti pattuizioni o dalla posizione giuridica trasmessa dal dante causa, la pretesa di un autonomo ristoro può essere esclusa per mancanza di un pregiudizio ulteriore non già assorbito nel rapporto originario.
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