Cassazione Civile, Ordinanza n. 33615/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente)
La controversia
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dal consulente avverso il decreto di liquidazione emesso dal pubblico ministero per l’attività svolta nell’ambito di un procedimento penale. Il professionista contestava la non congruità del compenso liquidato e l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore. Il tribunale aveva accolto l’opposizione solo in parte, riconoscendo un ulteriore importo, ridotto del 50% perché l’incarico era stato svolto con altro consulente. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente un vizio processuale rilevabile d’ufficio: l’omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione, poiché non erano stati evocati tutti i litisconsorti necessari. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, sono contraddittori necessari non solo il beneficiario e il Ministero, ma tutte le parti processuali del procedimento in cui l’ausiliario ha operato, compreso il pubblico ministero e, in particolare, i soggetti tenuti al pagamento del compenso in via definitiva. Poiché l’opposizione era stata notificata soltanto al Ministero, il procedimento risultava viziato da nullità.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento svolto davanti al tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ha quindi cassato il provvedimento e rinviato la causa al Tribunale di Torre Annunziata, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio, previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine, e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario richiede, quando il segreto investigativo sia cessato, la notificazione anche ai soggetti che devono corrispondere il compenso in via definitiva oltre che al Ministero e al pubblico ministero
in presenza di nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, la Corte cassa e rinvia al giudice competente per la rinnovazione del giudizio
artt. sul litisconsorzio necessario
la mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati al pagamento del compenso determina nullità del procedimento e della decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutte le parti processuali del procedimento cui l’attività si riferisce, nonché dei soggetti tenuti al pagamento del compenso in via definitiva.
- L’omessa notificazione dell’opposizione e del decreto di comparizione anche a uno solo dei litisconsorti necessari comporta la nullità dell’intero procedimento e della decisione adottata.
- La violazione del litisconsorzio necessario può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con cassazione della decisione e rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio.
- Quando il procedimento penale è ancora coperto da segreto, l’opposizione al decreto di liquidazione non può essere validamente trattata senza verificare la cessazione del segreto, poiché solo allora è possibile notificare l’atto a tutti i soggetti necessari.
Come è indicizzato
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