Cassazione Penale, Ordinanza n. 20292/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che, in doppia conforme rispetto al primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per estorsione. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'attendibilità della teste indicata come persona offesa/parte lesa, rispetto alla quale si lamentava una erronea valutazione del compendio probatorio; 2) la questione della singolarità o pluralità delle estorsioni, tema non affrontato in appello e quindi introdotto per la prima volta in cassazione; 3) il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al regime delle circostanze e alla mancata applicazione della particolare tenuità richiamata dalla difesa. La Corte osserva che i primi due motivi sollecitano una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità, mentre il terzo è in parte non dedotto tempestivamente e in parte attinente a profili già motivati in modo adeguato in sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di ricorso richiedessero una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in cassazione, che la sentenza impugnata fosse una doppia conforme non scalfibile da ricostruzioni alternative, che la doglianza sulla pluralità delle estorsioni fosse una novità non consentita ex art. 606, comma 3, c.p.p., e che le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla particolare tenuità fossero in parte tardive e comunque infondate perché la sentenza d'appello era adeguatamente motivata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene richiamato per affermare l'inammissibilità in cassazione delle questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, quando richiederebbero una nuova ricostruzione del fatto.
Richiamato indirettamente attraverso la menzione della particolare tenuità; la Corte rileva la tardività della relativa doglianza e la mancata contestazione del résumé della sentenza d'appello.
Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove; il controllo della Cassazione è limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione, salvo illogicità manifeste e immediatamente percepibili.
- Quando la decisione impugnata integra una doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico corpo motivazionale, difficilmente aggredibile con la sola proposta di letture alternative dei fatti.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di questioni di fatto o di temi non devoluti in appello integra una novità inammissibile, soprattutto se la censura richiede una ricostruzione fattuale diversa da quella già accertata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio sulle circostanze sono inammissibili se si risolvono in una contestazione di merito della motivazione, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica e specifica.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se non emerge dal contenuto della decisione di appello e non è stata specificamente contestata, non può essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione.
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