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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32736/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona alla pena di dieci mesi di reclusione per la falsa attestazione a pubblico ufficiale e di cinque mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la contravvenzione relativa alla violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo motivo censurava la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra i reati. Il terzo motivo riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il quarto motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 20-bis c.p., per il rigetto della richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'arma trasportata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla continuazione, rilevando che la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra i reati non bastano quando la successione degli episodi esclude una preventiva programmazione e dimostra l'occasionalità di uno di essi. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato considerato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, essendo la pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivata, anche perché prossima al minimo per un reato e inferiore alla media edittale per l'altro. Infine, è stato ritenuto legittimo il rigetto delle pene sostitutive, motivato specificamente dall'inadeguatezza rieducativa di misure alternative già sperimentate, che non avevano impedito la commissione del nuovo delitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La norma è richiamata quale fattispecie del delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale contestato all'imputato.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice della contravvenzione relativa al fatto concernente l'arma trasportata.

  • art. 20-bis c.p.

    Il giudice può respingere la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi sulla base di precedenti penali, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta e mostri elementi negativi rispetto alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena è adeguata quando individua gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi valutabili; tale elemento può consistere nella gravità del fatto e nella pericolosità dell'arma coinvolta.
  • La continuazione non può essere riconosciuta quando, nonostante la contiguità spazio-temporale o il nesso funzionale tra i reati, la successione degli episodi dimostri l'assenza di una preventiva programmazione e l'occasionalità di uno degli illeciti.
  • La graduazione della pena e la scelta della pena base appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità la censura non è ammissibile quando la motivazione richiama congruamente gli elementi decisivi e la pena risulta prossima al minimo o inferiore alla media edittale.
  • Il rigetto della richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere fondato anche sui precedenti penali dell'imputato, purché il giudice ne dia una motivazione specifica, puntuale e concreta, dalla quale emergano elementi negativi sulla prognosi rieducativa, sul rischio di recidiva o sull'adempimento delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneDetenzione di armiImpugnazioni
RamiParte generaleArmiProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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