Cassazione Penale, Sentenza n. 16785/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 125 c.p.p., 4 e 7 del d.lgs. n.159/2011 per apparente carenza di motivazione del decreto impugnato: la Corte di appello avrebbe omesso un concreto esame della correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità del proposto e la richiesta attualità del requisito per l'applicazione della sorveglianza speciale, valutando la persistenza della pericolosità unicamente sulla base di una violazione della misura di prevenzione risalente al 30/01/2018, senza considerare la lieve entità della trasgressione e l'apprezzabile periodo di detenzione successivo del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del decreto impugnato meramente apparente e insufficiente a dimostrare l'attualità della pericolosità sociale del proposto, specie alla luce dell'apprezzabile periodo di detenzione e dell'obbligo del giudice di rivalutare la persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione. Ha annullato il decreto impugnato e disposto il rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio in diversa composizione.
Norme richiamate
Riferimento alla correttezza e completezza della motivazione del provvedimento giurisdizionale; il vizio motivazionale dedotto ha riguardato la mancanza di adeguata valutazione dell'attualità della pericolosità.
Individua le categorie soggette alle misure di prevenzione e implica l'obbligo di accertare l'attualità della pericolosità anche per gli indiziati di appartenenza a associazioni mafiose; applicazione estesa al caso concreto.
Norme sulla sorveglianza speciale e condizioni per l'applicazione; il giudice deve verificare la persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura.
art. 12 legge 27/12/1956 n.1423
Riferimento alla disciplina storica delle misure di prevenzione; la Corte costituzionale ne ha censurato parti per non prevedere la rivalutazione della pericolosità quando l'esecuzione è sospesa per detenzione.
Richiamato in connessione con la pronuncia costituzionale: la norma non prevedeva originariamente l'obbligo di rivalutazione dell'attualità della pericolosità quando l'esecuzione della misura resta sospesa per stato di detenzione.
Sentenza Corte Costituzionale n.291 del 2/12/2013
Ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme sopra indicate nella parte in cui non prevedevano la valutazione, anche d'ufficio, della persistenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione se la misura era sospesa per detenzione; impone la rivalutazione quando emergono dati post-detentivi che possono incidere sul giudizio.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n.10248 del 11/10/2017 e Sez. U, n.111 del 30/11/2017 e Sez. 6, n.5267 del 14/01/2016)
Principi consolidati che impongono al giudice di misure di prevenzione di motivare concretamente l'attualità della pericolosità, tenendo conto dell'eventuale periodo di detenzione e di elementi successivi favorevoli alla risocializzazione; la detenzione non è un dato neutro.
Massime di principio
- Il giudice che applica o conferma una misura di prevenzione deve accertare e motivare concretamente l'attualità della pericolosità sociale, non potendo limitarsi a richiamare vecchi precedenti.
- Lo stato di detenzione del soggetto non è neutro: se è intercorso un periodo detentivo apprezzabile, il giudice deve valutare se tale periodo abbia inciso positivamente sulla prospettiva di reinserimento e sulla riduzione della pericolosità.
- Quando l'esecuzione della misura è stata sospesa per detenzione, l'organo che decide sull'applicazione deve rivalutare la persistenza della pericolosità anche d'ufficio, specialmente se emergono elementi successivi al periodo antecedente la detenzione.
- La semplice ricorrenza di una violazione anteriore alla detenzione non è sufficiente a dimostrare l'attualità del pericolo; occorre valutare la natura e la gravità della violazione e il contesto temporale e detentivo successivo.
- In casi di motivazione apparente o generica il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché la Corte di merito compia un esame puntuale del "singolo caso" e fornisca una motivazione concreta.
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