Cassazione Penale, Ordinanza n. 33607/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con un unico motivo ha chiesto la derubricazione del fatto nel delitto di furto, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, sostenendo dunque che il fatto dovesse essere qualificato diversamente e che, in assenza di querela, il procedimento non potesse proseguire. Ha inoltre censurato la motivazione sulla responsabilità ex art. 648 c.p. e il trattamento sanzionatorio, ma tali doglianze si sono rivelate una mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza specifica critica alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la richiesta di derubricazione in furto con conseguente mancanza di querela non era stata previamente dedotta in appello e quindi non poteva essere prospettata per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; dall'altro, che le censure sulla responsabilità per ricettazione e sulla pena erano generiche, perché si limitavano a riprodurre i motivi di appello già disattesi e non si confrontavano con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva indicato la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene e aveva già contenuto la pena tenendo conto dei disturbi di personalità dell'imputato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
La censura non può essere proposta in cassazione se la questione non è stata previamente dedotta come motivo di appello; la mancata allegazione specifica nel gravame di merito comporta inammissibilità del motivo.
Norma incriminatrice del reato per cui la responsabilità era stata confermata in appello, rispetto alla quale il ricorso si è limitato a riproporre censure già respinte senza incidere sulla motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni non dedotte nei motivi di appello quando la legge richiede che esse siano previamente devolute al giudice di merito a pena di inammissibilità.
- La doglianza che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già sollevate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, è generica e non consente un valido controllo di legittimità.
- La motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene può desumersi da elementi fattuali significativi, quali la fuga alla vista della polizia e l'inattendibilità della giustificazione fornita per il possesso del bene.
- Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare la ridotta intensità della volizione e le condizioni personali dell'imputato per contenere la pena, sicché una censura sul punto deve misurarsi con le ragioni già esplicitate in sentenza.
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