Cassazione Civile, Ordinanza n. 01932/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione proposta da un contribuente avverso un estratto di ruolo, accolta dal giudice di pace con declaratoria di prescrizione dei crediti iscritti. L'agenzia della riscossione ha impugnato la decisione avanti al Tribunale, ma l'appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'atto non individuasse in modo sufficientemente chiaro le parti della decisione censurate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e il nuovo dispositivo richiesto. Con il ricorso per cassazione, l'agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva invece una compiuta indicazione delle parti della sentenza contestate e delle ragioni di dissenso, con critiche specifiche alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e dei motivi svolti in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, osservando che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile quando la declaratoria si fonda su ragioni processuali, come la violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché in tal caso il provvedimento ha carattere di definitività e valore sostanzialmente decisorio. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che il Tribunale ha applicato in modo non corretto il parametro dell'art. 342 c.p.c., avendo preteso dall'appellante non solo l'indicazione chiara dei punti contestati e delle censure, ma anche ulteriori elementi non richiesti, come la specifica modulazione del nuovo dispositivo e particolari formule sacramentali. Poiché dall'atto di appello risultava una sufficiente articolazione delle doglianze, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è normalmente non ricorribile per cassazione quando interviene per manifesta infondatezza nel merito, ma è ricorribile quando dichiara l'inammissibilità per ragioni processuali che le conferiscono carattere definitivo.
Ha modificato il testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., che vanno letti secondo il modello dell'individuazione chiara delle censure e non secondo formalismi.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata quale fonte della riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello riformato dagli artt. 342 e 434 c.p.c., l'atto di impugnazione è ammissibile se consente di individuare in modo chiaro i capi e i punti della decisione censurati e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali o di un testo di decisione alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, in quanto attiene al mezzo di impugnazione e non al merito, ha natura sostanzialmente decisoria e può essere impugnata per cassazione.
- Non è corretto dichiarare inammissibile l'appello quando il giudice pretenda dall'appellante un grado di specificazione eccedente rispetto al requisito legale, come l'indicazione del dispositivo alternativo o di una ricostruzione totalmente autonoma della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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