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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42324/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione delle ragioni della revoca, per il mero richiamo al certificato del casellario, per la mancata indicazione dell'entità della pena inflitta per il nuovo reato e per l'omessa verifica circa la possibilità di reiterazione del beneficio ex art. 164, comma 4, c.p.p.; sosteneva inoltre che la somma delle pene (6 mesi + 1 anno e 4 mesi = 1 anno e 10 mesi) non superava i limiti che giustificano la revoca obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la revoca era stata motivata con il richiamo alla condanna del 25 novembre 2022, relativa a reato commesso anteriormente alla prima condanna, e che per poter operare la revoca di diritto da parte del giudice dell'esecuzione era necessario che la pena cumulata superasse il limite previsto (due anni). Poiché la somma delle pene è pari a un anno e dieci mesi, il limite non è superato; ne consegue che non ricorrevano le condizioni per la revoca obbligatoria e che l'eventuale revoca facoltativa rientra nella competenza del giudice della cognizione. Perciò l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Distinzione tra ipotesi di revoca obbligatoria (comma primo, casi tassativi) e revoca facoltativa (comma secondo). La revoca obbligatoria può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se ricorrono i presupposti di legge; la revoca facoltativa implica valutazioni discrezionali riservate al giudice della cognizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissazione del criterio di cumulabilità delle pene e del limite (due anni) rilevante per l'operatività della revoca obbligatoria della sospensione condizionale: la revoca di diritto richiede che la pena cumulata superi tale limite.

  • art. 164, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale possibile causa che consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale al ricorrere dei presupposti; la mancata verifica della sua applicabilità è contestata dal ricorrente e rilevante ai fini della decisione.

  • giurisprudenza di legittimità (principio consolidato)

    Il Collegio richiama precedenti secondo i quali la revoca facoltativa della sospensione condizionale ex art. 168, comma secondo, rientra esclusivamente nella competenza del giudice della cognizione e non del giudice dell'esecuzione, trattandosi di scelta discrezionale che valuta l'indole e la gravità del reato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca della sospensione condizionale solo nei casi previsti come revoca di diritto; se la revoca è invece di natura facoltativa, la competenza spetta al giudice della cognizione.
  • Prima di revocare d'ufficio la sospensione condizionale il giudice dell'esecuzione deve verificare se la pena cumulata superi il limite previsto dalla norma (due anni); se non è superato, la revoca di diritto non può essere pronunciata.
  • La semplice indicazione del contenuto del casellario giudiziale non supplisce all'onere motivazionale: il provvedimento di revoca deve esplicitare le ragioni e le verifiche compiute (calcolo delle pene, date dei reati, riferimento alle norme applicate).
  • Occorre controllare le date di commissione dei reati e delle sentenze irrevocabili: ai fini della revoca può rilevare che la seconda condanna si riferisca a reato commesso anteriormente alla prima sentenza irrevocabile.
  • Se la revoca non è obbligatoria per difetto del presupposto quantitativo, l'unica strada per revocare resta l'azione del giudice di merito (cognizione) che valuta la gravità e l'indole del fatto; in casi analoghi il ricorrente può chiedere l'annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione o proporre istanza al giudice competente.
  • Verificare sempre la possibilità di applicare le norme che consentono la reiterazione del beneficio (es. art. 164, comma 4 c.p.p.) prima di disporre una revoca.

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