Sentenza n. 11473/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso la sede di Caserta ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso la Questura di Roma, ha impugnato il decreto del 27 novembre 2025, notificato il 15 gennaio 2026, con cui il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda di assegnazione temporanea presso la sede di Caserta, presentata ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza della domanda in ragione della scopertura di organico e delle esigenze di servizio presso la sede di Roma. Nel corso del giudizio, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare finalizzata al riesame della posizione, l'amministrazione ha disposto l'assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede di Caserta, con decorrenza dal 2 giugno 2026 e per la durata di tre anni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il riesame disposto dall'amministrazione, senza riserve, aveva assicurato al ricorrente la piena soddisfazione della pretesa azionata. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione dell'evoluzione della vicenda, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero dell'Interno. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di assegnazione temporanea del dipendente presso altra sede; nel caso concreto, l'amministrazione ha disposto l'assegnazione in sede di riesame.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata dopo avere sentito le parti nella camera di consiglio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione resistente, mentre le ulteriori spese di giudizio sono state compensate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione riesamina senza riserve la posizione del ricorrente e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'adozione di un provvedimento amministrativo satisfattivo della pretesa del ricorrente, intervenuta durante il processo, può comportare la cessazione della materia del contendere anche se il provvedimento è adottato a seguito di una misura cautelare di riesame.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'evoluzione del rapporto processuale, le spese possono essere compensate, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
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