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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07104/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Confidi)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il giudice delegato aveva ammesso solo in chirografo una parte del credito insinuato dal Confidi, escludendo la quota richiesta in privilegio perché ritenuta somma rimborsata da Mediocredito centrale s.p.a., che secondo il tribunale avrebbe dovuto presentare autonomamente la domanda di insinuazione. Il tribunale ha poi rigettato l'opposizione ritenendo: che il Confidi avesse solo un obbligo generico di attivarsi per il recupero per conto del Fondo; che non fosse provata una specifica modalità operativa concordata con il Fondo; che comunque la rappresentanza processuale richiedesse un potere scritto ex art. 77 c.p.c., non derogabile da fonti convenzionali o secondarie. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: con il primo si lamentava violazione della l. n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a, e delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI, sostenendo che tali fonti attribuissero al Confidi, nel caso di riassicurazione, la legittimazione ad agire per il recupero del credito in nome e per conto del Fondo; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 77 c.p.c., deducendo che il tribunale avesse erroneamente applicato la disciplina della rappresentanza processuale volontaria invece della speciale legittimazione derivante dalla normativa sul Fondo.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ritenuto che, nella peculiare operazione di garanzia pubblica descritta, il Confidi agisse non in proprio ma per conto del Fondo, sulla base della disciplina di legge e delle Disposizioni Operative che attribuivano al Confidi la legittimazione attiva per le azioni di recupero del credito in materia di riassicurazione pubblica. Ha quindi escluso che fosse pertinente l'applicazione dell'art. 77 c.p.c. sulla rappresentanza processuale, perché la legittimazione discendeva direttamente dalla normativa speciale e non da procura al singolo affare. La Corte ha inoltre richiamato un precedente di legittimità sul diritto restitutorio di natura pubblicistica del gestore del Fondo dopo il soddisfacimento del finanziatore. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Prato per il riesame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a

    La disciplina del Fondo di garanzia per le PMI e le relative disposizioni operative attribuiscono, nel caso di riassicurazione pubblica, la legittimazione al Confidi ad agire per il recupero del credito in nome e per conto del Fondo.

  • art. 77 c.p.c.

    "Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi ha residenza o domicilio nello Stato e all'institore"

    La Corte ha escluso l'applicazione di questa norma alla fattispecie, perché non si trattava di rappresentanza processuale volontaria, ma di legittimazione speciale derivante dalla disciplina del Fondo.

  • Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI, Parte VI, paragrafo B.3

    Sono state valorizzate come fonte della legittimazione del Confidi a svolgere le azioni di recupero del credito per conto del Fondo, previo coordinamento con quest'ultimo.

Massime di principio

  • Quando una normativa speciale e le relative disposizioni operative attribuiscono a un intermediario o gestore la legittimazione ad agire per il recupero di somme erogate o anticipate da un fondo pubblico, tale legittimazione processuale discende direttamente dalla disciplina speciale e non richiede una distinta procura scritta per il singolo affare.
  • In presenza di un sistema di garanzia pubblica con riassicurazione o surrogazione, il soggetto intermediario può agire in giudizio e insinuarsi al passivo non per un credito proprio, ma quale soggetto legittimato ad agire in nome e per conto del Fondo, al fine di recuperare risorse pubbliche.
  • La disciplina generale sulla rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. non si applica quando la parte agisce sulla base di una legittimazione sostanziale e processuale conferita direttamente dalla legge speciale.
  • Nei giudizi di insinuazione al passivo occorre distinguere tra titolarità del credito e legittimazione all'azione: quest'ultima può spettare a un soggetto diverso dal titolare materiale dell'esborso, se la normativa speciale gli attribuisce il potere di recupero.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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