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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19476/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di permuta stipulato tra le parti con atto notarile. In primo grado, su ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il tribunale aveva accertato l'inadempimento della parte convenuta al contratto, condannandola al risarcimento del danno, rigettando però sia la domanda di consegna dell'immobile sia la riconvenzionale del convenuto. La parte soccombente propose appello, ma la corte territoriale lo dichiarò inammissibile ritenendo tardiva la notificazione del gravame. Secondo la corte d'appello, una comunicazione via PEC del provvedimento di primo grado non era andata a buon fine per asserita inesistenza dell'utente destinatario e, quindi, la decisione doveva considerarsi comunicata mediante deposito in cancelleria; di conseguenza il termine breve di trenta giorni per appellare sarebbe decorso e l'appello, notificato oltre quel termine, sarebbe stato tardivo. Nel ricorso per cassazione si censura tale conclusione denunciando violazione degli artt. 327 e 704-quater c.p.c. e delle norme sulle comunicazioni del cancelliere, sostenendo: 1) che la PEC del 3-12-2014 non era idonea a far decorrere il termine breve perché non conteneva il testo integrale dell'ordinanza ma solo un messaggio relativo all'invio dell'atto all'Agenzia delle Entrate; 2) che il difensore del destinatario era comunque titolare di PEC valida; 3) che non vi era prova del deposito in cancelleria idoneo a sostituire la comunicazione telematica; 4) che, in mancanza di valida comunicazione o notificazione, doveva applicarsi il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., nel caso rispettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo profilo di censura, affermando che, per far decorrere il termine breve di impugnazione dell'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione, la comunicazione di cancelleria deve contenere il testo integrale del provvedimento, comprensivo di dispositivo e motivazione. Esaminando direttamente l'attestazione telematica, la Corte ha rilevato che la PEC del 3-12-2014 aveva ad oggetto solo l'"invio atti all'agenzia dell'entrate" e non la trasmissione integrale dell'ordinanza; pertanto non era idonea a far decorrere il termine breve. Di conseguenza, non essendo stata allegata né una valida notificazione né una comunicazione integrale del provvedimento, trovava applicazione il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., nel quale l'appello era stato proposto. La sentenza d'appello che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di valida comunicazione integrale o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo semestrale per impugnare.

  • art. 704-quater c.p.c.

    È il termine di trenta giorni per l'appello nel procedimento sommario, decorrente solo da una comunicazione idonea del provvedimento.

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali nel quadro delle comunicazioni del provvedimento.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali nel quadro delle comunicazioni del provvedimento.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al sistema delle impugnazioni.

  • art. 16, commi 4 e 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Le comunicazioni di cancelleria sono eseguite telematicamente; in caso di impossibilità della notifica telematica per cause imputabili al destinatario, si procede con deposito in cancelleria.

  • art. 702-ter c.p.c.

    L'ordinanza emessa nel procedimento sommario deve essere comunicata in modo tale da consentire la piena conoscenza del provvedimento ai fini dell'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, il termine breve per appellare decorre solo da una comunicazione di cancelleria che trasmetta il testo integrale della decisione, comprensivo di dispositivo e motivazione; la mera notizia del provvedimento o del suo deposito non è sufficiente.
  • Se la comunicazione telematica non contiene l'ordinanza in forma integrale, non può farsi decorrere il termine breve d'impugnazione, anche se il destinatario abbia comunque avuto contezza dell'esistenza del provvedimento o del suo invio ad altri uffici per adempimenti fiscali.
  • In mancanza di una valida comunicazione integrale o di notificazione del provvedimento, l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. resta impugnabile nel termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto effettivo della comunicazione o della notificazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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