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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41027/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato procedibile il ricorso, ha accolto il primo motivo, ha assorbito i restanti quattro motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzi opponenti)

La controversia

Due soggetti avevano proposto opposizione di terzo avverso un'esecuzione forzata immobiliare promossa da una società creditrice su immobili oggetto di pignoramento, sostenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione. In primo grado l'opposizione era stata respinta: il tribunale aveva ritenuto che il godimento degli appartamenti, iniziato intorno al 1975, derivasse da un titolo negoziale a effetti solo obbligatori e che le opponenti fossero consapevoli che il trasferimento della proprietà non si era ancora verificato. La corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando: l'atto pubblico del 23 aprile 1965, trascritto, con cui era stata trasferita l'area ai costruttori senza una pattuizione traslativa sugli appartamenti futuri; la prevalenza di tale atto rispetto a una precedente scrittura privata non trascritta; la lunga disponibilità degli immobili, ritenuta compatibile con un comodato; e una lettera del 2003 interpretata come riconoscimento della mancata titolarità. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1146 c.c. per avere la corte territoriale qualificato come mera detenzione la loro posizione, senza considerare che la consegna era avvenuta in vista di un futuro trasferimento di proprietà; 2) violazione degli artt. 1141, 1350, 2725 e 2729 c.c. per aver escluso la prova di una convenzione verbale di permuta; 3) violazione dell'art. 1141 c.c. per non avere riconosciuto un mutamento della detenzione in possesso; 4) nullità della sentenza per violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c., in relazione alla lettura della lettera del Banco di Sicilia; 5) violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. e delle norme su proprietà, possesso e usucapione, per l'erronea interpretazione della missiva e la confusione tra intestazione catastale/registrale e possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso, nonostante la mancata produzione iniziale della relata di notifica della sentenza impugnata, perché la notifica del ricorso risultava effettuata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17066/2013. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo censurabile l'affermazione della corte d'appello secondo cui gli immobili erano stati lasciati alle ricorrenti in comodato: quando la consegna del bene avviene in esecuzione di una convenzione diretta al futuro trasferimento della proprietà, anche se a effetti obbligatori e non immediatamente reali, la traditio può attribuire un possesso utile ai fini dell'usucapione e non una mera detenzione. La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, per un nuovo esame della situazione possessoria e delle prove sull'usucapione; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il difetto iniziale di produzione della relata di notifica non è di per sé ostativo se dagli atti emerge comunque la tempestività del ricorso rispetto al termine breve.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito successivo di documenti, richiamato dalla ricorrente per integrare la produzione della sentenza notificata e della relativa attestazione.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di impugnazione rileva ai fini della verifica di tempestività del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni o false applicazioni di norme di diritto sostanziale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è il parametro usato per dedurre la nullità della sentenza per asserita violazione del giudicato interno.

  • art. 1140 c.c.

    definisce il possesso come potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, distinto dalla mera detenzione per l'elemento psicologico.

  • art. 1141 c.c.

    il mutamento della detenzione in possesso richiede un atto di interversione; il principio opera però solo quando il rapporto iniziale sia di mera detenzione e non quando la consegna sia funzionale al futuro acquisto della proprietà.

  • art. 1146 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla disciplina del possesso e della sua successione/continuità, senza specifica autonoma elaborazione.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma richiesta per i contratti immobiliari e alla prova della convenzione asseritamente conclusa.

  • art. 2725 c.c.

    invocato sul limite alla prova testimoniale dei contratti e delle loro modificazioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici come elementi di prova della convenzione verbale di permuta.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione del giudicato interno sull'effetto della lettera del 2003.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno per mancata impugnazione di un capo della decisione.

  • art. 1324 c.c.

    invocato per l'applicazione delle regole contrattuali agli atti unilaterali nella lettura della missiva prodotta.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contenuto letterale e della comune intenzione nella lettura della missiva.

  • art. 832 c.c.

    richiamato quale norma sulla proprietà per distinguere il diritto dominicale dal possesso e dall'intestazione formale.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione ordinaria, in rapporto alla necessità di un possesso utile.

  • art. 385 c.p.c.

    il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando la consegna di un immobile avviene nell'ambito di una convenzione orientata al futuro trasferimento della proprietà, anche se non accompagnata da effetti reali immediati, la situazione va verificata in concreto per stabilire se il soggetto abbia ricevuto mera detenzione o possesso utile all'usucapione.
  • Il criterio distintivo tra possesso e detenzione non dipende soltanto dal titolo formale, ma anche dalla funzione economico-giuridica dell'accordo e dall'animus del soggetto che riceve il bene.
  • Il principio secondo cui chi riceve un bene per godimento altrui è detentore e può mutare il titolo solo con interversione vale per le convenzioni che attribuiscono il solo godimento, ma non può essere applicato meccanicamente alle convenzioni che anticipano il trasferimento della proprietà.
  • In sede di legittimità, l'omesso deposito iniziale della relata di notifica della sentenza impugnata non determina necessariamente l'improcedibilità se dagli atti emerge comunque la tempestività del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione.
  • Nella valutazione dell'usucapione, il giudice deve accertare in modo non apodittico se il possesso sia stato esercitato in modo pubblico, pacifico ed esclusivo, oppure se la relazione con il bene resti riconducibile a una mera detenzione derivante da un titolo di concessione del godimento.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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