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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09048/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Con ordinanza del 7 giugno 2024 il GIP del Tribunale di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza definitiva del 19 febbraio 2020, ritenendo che l'interessato, dopo la concessione del beneficio, avesse riportato un'ulteriore condanna definitiva a pena detentiva e pecuniaria superiore ai limiti di legge, con conseguente obbligatorietà della revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., in relazione all'art. 163 c.p. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo un unico motivo: la mancanza assoluta di motivazione, sostenendo che il giudice si sarebbe limitato a un sommario richiamo dell'art. 163 c.p. senza esplicitare adeguatamente le ragioni della revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse una motivazione chiara e completa: il giudice aveva richiamato l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. e aveva spiegato che, dopo la concessione della sospensione condizionale, era intervenuta una nuova condanna la cui pena, sommata a quella originariamente sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 c.p. In tale situazione la revoca del beneficio è obbligatoria e non richiede ulteriori valutazioni discrezionali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Individua i limiti di pena entro cui può essere concessa la sospensione condizionale; il superamento di tali limiti, per cumulo con altra pena sopravvenuta, rileva ai fini della revoca del beneficio.

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando il condannato riporti, entro il termine stabilito, un'ulteriore condanna che, sommata alla precedente, superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in difetto di elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando, dopo la concessione del beneficio, intervenga un'ulteriore condanna definitiva la cui pena, cumulata con quella sospesa, superi i limiti di legge; in tale ipotesi il giudice non ha margini di discrezionalità.
  • La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente se dà conto del sopravvenuto superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p. e del nesso con la causa legale di revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p.; non è necessaria una valutazione ulteriore sul merito della scelta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura come apparente una motivazione che, invece, esplicita in modo chiaro il presupposto normativo e fattuale della revoca del beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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