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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28743/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'impostazione della sentenza d'appello quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal G.u.p., aveva ridotto la pena a 8 anni di reclusione ed euro 36.000 di multa per un reato continuato in materia di stupefacenti. La contestazione riguardava la illecita detenzione di circa 2 kg di cocaina e 30 kg di hashish; per l'hashish era stata riconosciuta l'aggravante dell'ingente quantità. In cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo la non affidabilità degli esami tossicologici e quindi l'insussistenza dell'aggravante; 2) censura sul diniego delle attenuanti generiche e sul mancato bilanciamento favorevole o equivalente rispetto alle aggravanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, osservando che i giudici di merito avevano valorizzato l'accertamento di oltre sette chili di principio attivo nei 30 kg di hashish e che, per contestare tecnicamente tali esiti, l'imputato avrebbe dovuto scegliere un rito che consentisse istruttoria, non il giudizio abbreviato secco. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua, la valutazione sulle attenuanti generiche si fondava su gravità del fatto e precedenti dell'imputato, e il giudizio di comparazione tra circostanze è discrezionale e sindacabile solo per illogicità manifesta.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per il reato continuato contestato all'imputato

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita di stupefacenti contestata nella forma continuata

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    aggravante dell'ingente quantitativo, confermata sulla base della quantità di principio attivo accertata

  • art. 133 c.p.

    parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento prevalente

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche negate in ragione della gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputato

  • d.l. 20 marzo 2014, n. 36

    menzionato nel richiamo al quadro normativo sugli stupefacenti, senza incidere sul principio applicato

  • legge 16 maggio 2014, n. 79

    legge di conversione richiamata nel principio sull'aggravante dell'ingente quantitativo

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, per stabilire se ricorra l'aggravante dell'ingente quantità continuano ad applicarsi i criteri fondati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile elaborati dalle Sezioni Unite, anche dopo la riforma del 2014.
  • La verifica dell'ingente quantità può basarsi sull'accertamento tecnico del principio attivo contenuto nello stupefacente sequestrato; contestazioni generiche sulla metodologia di analisi non sono sufficienti se prive di un supporto tecnico-scientifico specifico.
  • Chi sceglie il giudizio abbreviato secco accetta una decisione "allo stato degli atti" e, di regola, non può poi pretendere approfondimenti istruttori incompatibili con quel rito per contestare dati tecnici già valorizzati dal giudice.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi ritenuti significativi, anche uno solo, tratti dall'art. 133 c.p., quali gravità del fatto e precedenti penali.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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