Cassazione Penale, Sentenza n. 337/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello proposto in favore di Tarik Bouamri era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Venezia per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Nonostante in atti fosse presente una dichiarazione di domicilio del 3 maggio 2019, la Corte territoriale l'aveva ritenuta inidonea. Il ricorso in Cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, sostenendo che la precedente elezione di domicilio, se espressamente richiamata nell'atto di appello e individuabile nel fascicolo, è idonea ai fini dell'ammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite (tra cui la decisione sul ricorso n. 6578/2024 e l'ordinanza n. 26458/2024 della Sezione Quinta) secondo i quali, per le impugnazioni proposte nel periodo rilevante (successive al 30/12/2022 e sino al 24/08/2024), è sufficiente che l'atto di appello contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello indicava il domicilio eletto (Reggio Emilia, via Ceccato n. 25) e la Corte d'appello lo aveva effettivamente reperito; quindi la dichiarazione era idonea. La Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La previsione, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, richiede che l'atto di appello contenga il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentirne l'immediata individuazione; per le impugnazioni presentate fino al 24/08/2024 tale disciplina continua ad applicarsi.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione)
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogata la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter)
La norma è stata abrogata con decorrenza dal 25/08/2024; tuttavia si applica ancora alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 (principio di regolarità temporale richiamato dalla Cassazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto dei limiti essenziali per la motivazione del motivo di ricorso in Cassazione; qui il motivo era enunciato nei limiti strettamente necessari previsto dall'art. 173 disp. att.
Decisione delle Sezioni Unite (ricorso n. 6578/2024; ordinanza n. 26458/2024 della Sezione Quinta)
Sezioni Unite, pronunce del 24/10/2024 e rimesse questioni con ordinanza n. 26458/2024
Le Sezioni Unite hanno chiarito che ai fini dell'art. 581, comma 1-ter, è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, permettendo l'immediata individuazione del luogo di notifica; hanno inoltre fissato i limiti temporali di applicazione della disciplina abrogata.
Massime di principio
- Se esiste in fascicolo una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, l'appello è ammissibile purché l'atto di impugnazione richiami espressamente e specificamente quella dichiarazione e indichi la sua collocazione nel fascicolo, consentendo l'immediata reperibilità.
- La disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, non richiede necessariamente il deposito di una nuova dichiarazione se l'elezione precedente è richiamata e individuabile.
- La Corte d'appello deve verificare concretamente la presenza e la identificabilità della dichiarazione/elettrice di domicilio nel fascicolo prima di dichiarare inammissibile l'impugnazione per carenza formale.
- In caso di errore della Corte territoriale nella valutazione di idoneità della dichiarazione di domicilio (quando questa sia invece richiamata e reperibile), la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo del giudizio.
- Occorre tenere presente la decorrenza temporale: dopo l'abrogazione normativa (25/08/2024) la disciplina non opera più per impugnazioni proposte successivamente a tale data; per il periodo precedente va valutata la regola della specificità del richiamo e della reperibilità nel fascicolo.
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