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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37782/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cessazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere e reati fine. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) censura della rilevanza dei precedenti penali e della presunta recidiva, sostenendo che i precedenti sarebbero estinti per esito positivo di affidamento in prova e quindi non pertinenti alle esigenze cautelari; 2) contestazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, in particolare la valutazione fondata su una conversazione intercettata con un soggetto denominato "Scanu", che la difesa ritiene non parte del sodalizio e non indagato, e quindi priva di capacità dimostrativa; 3) denuncia della carenza di concretezza del pericolo di reiterazione, considerato congetturale sulla base della stessa conversazione; 4) contestazione dell'adeguatezza e della gradualità della misura più afflittiva, sostenendo che misure meno afflittive sarebbero state sufficienti e che la motivazione in ordine a possibili reiterazioni telematiche è infondata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'appello, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'estinzione degli effetti penali per affidamento in prova non impedisce che i precedenti possano essere valutati come indicativi del concreto e attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie; il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente valorizzando il numero e la specificità dei precedenti e il contenuto della conversazione intercettata. I restanti motivi (2, 3 e 4) sono stati considerati inammissibili perché, in sostanza, miravano a rivedere apprezzamenti di fatto e valutazioni prognostiche riservate al giudice di merito; la Corte ha ribadito il principio secondo cui l'attualità del pericolo di cui all'art. 274 cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica e non l'individuazione di specifiche e imminenti opportunità di reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di competenza della Cancelleria

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il riesame della misura cautelare; colloca il procedimento nel corretto rito di riesame avviato dall'interesse dell'indagato

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte interpreta il requisito dell'attualità come esigenza di valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non richiedendo la dimostrazione di specifiche e imminenti occasioni di reato

  • art. 47, comma 12, ord. pen.

    Norma che dispone l'estinzione degli effetti penali in caso di esito positivo dell'affidamento in prova. La Corte chiarisce che tale estinzione non esclude automaticamente la rilevanza del precedente come elemento indicativo del rischio di reiterazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e, se del caso, a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità evidente del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti da inviare alla Cancelleria a seguito della decisione

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata unicamente in ordine alla possibilità di depositare una requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione

Massime di principio

  • I precedenti penali, anche se i loro effetti sono estinti per esito positivo di misure alternative (es. affidamento in prova), possono essere valutati dal giudice cautelare come elementi indiziari utili a fondare il pericolo di reiterazione
  • L'attualità del pericolo di reiterazione ai fini cautelari non richiede la dimostrazione di specifiche e imminenti occasioni di reato, ma una valutazione prognostica che consideri modalità di commissione, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
  • Le valutazioni di merito (analisi del contenuto delle intercettazioni, rilevanza soggettiva di terzi, adeguatezza e gradualità della misura) sono in larga parte riservate al giudice del riesame e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione risulta logica e congrua
  • Il contenuto delle conversazioni intercettate può legittimamente costituire base per la misura cautelare se il giudice lo interpreta e lo argomenta in modo coerente con il quadro probatorio
  • Ricorsi manifestamente infondati o volti a rivedere fatti e valutazioni prognostiche possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende

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