Sentenza n. 9136/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) del decreto prot. n. -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Divisione 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, con il quale è stata disposta l'interdizione della -OMISSIS- “dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, con decorrenza dalla data di accertamento della violazione da parte dell'Ispettorato competente, per la durata di sei mesi”; b) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Divisione 3 Anticorruzione, trasparenza e controlli interni prot. -OMISSIS- con la quale è stato trasmesso alla -OMISSIS- il suddetto decreto prot. n. -OMISSIS- adottato in pari data; - di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS- emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'Area metropolitana di Bari-Bat con il quale è stato accertato il mancato possesso in capo alla -OMISSIS- del requisito di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente ordinato l'allontanamento della stessa -OMISSIS- dal cantiere edile sino all'ottenimento della “patente a punti” prevista da tale norma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, unitamente agli atti presupposti, incluso il verbale ispettivo con accertamento della violazione relativa alla patente a crediti e ordine di allontanamento dal cantiere
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale con cui le era stata disposta, ai sensi dell'art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008, l'interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, nonché la nota di trasmissione e gli atti presupposti, tra cui il verbale dell'Ispettorato del lavoro che aveva accertato il mancato possesso del requisito previsto dall'art. 27 d.lgs. 81/2008 e ordinato l'allontanamento dal cantiere sino all'ottenimento della patente a crediti. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle controparti. Le amministrazioni resistenti hanno accettato la rinuncia, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a.: rinuncia proveniente dalla parte o da procuratore munito di mandato speciale, notificazione alle altre parti e assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione dell'art. 84, comma 2, c.p.a., e liquidate in euro 800,00.
Norme richiamate
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è efficace se proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata o resa in udienza secondo le forme previste ed è portata formalmente a conoscenza delle altre parti; il processo si estingue se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono ritualmente.
In caso di rinuncia, le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante, secondo la liquidazione del giudice.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008
È la disposizione indicata quale base del decreto ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso può essere proposta in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, con deposito presso la segreteria o dichiarazione resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza di opposizione ritualmente manifestata dalle parti interessate alla prosecuzione, il giudizio si estingue.
- L'accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni resistenti non impedisce l'estinzione del giudizio, ma consente alle stesse di chiedere la liquidazione delle spese, che, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., sono poste a carico della parte rinunciante.
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