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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8237/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione avverso il diniego dell'istanza di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria di €18.000,00 (irrogata con sentenza del luglio 2010, divenuta irrevocabile il 16/10/2010). L'unica censura dedotta era la violazione dell'art. 172 cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che l'iscrizione a ruolo della pretesa erariale, avvenuta entro il quinquennio dall'irrevocabilità, avrebbe costituito una causa ostativa all'estinzione della pena e dunque reso illegittimo il rigetto dell'istanza estintiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il dies a quo per l'estinzione della pena pecuniaria si riferisce all'inizio dell'esecuzione della pena (esecutorietà del titolo) e che l'attivazione della procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo del credito costituisce fatto impeditivo del decorso dei termini. Nel caso di specie l'iscrizione a ruolo e gli atti funzionali alla riscossione sono intervenuti prima del decorso integrale del termine; quindi la pena non si era estinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Individua il dies a quo per l'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza diventa esecutoria; la Corte lo interpreta in combinato con l'esecutorietà del titolo quale inizio dell'esecuzione che impedisce l'estinzione.

  • art. 173 cod. pen.

    Regola il computo dei termini e le cause che ostano/interrompono la prescrizione della pena; utilizzato dalla Corte per confermare che le cause impeditiva riguardano l'esecuzione della decisione irrevocabile.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie: la notifica della comunicazione, della cartella di pagamento e l'avvio degli atti esecutivi sono atti funzionali all'esecuzione che impediscono la prescrizione della pena.

  • Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini)

    "In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo \"dies a quo\" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta \"irrevocabile\""

    Giurisprudenza fondamentale che distingue irrevocabilità ed eseguibilità della sentenza e fissa i principi per individuare il momento iniziale del computo della prescrizione.

  • Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (Vitobello)

    Affermato che l'inizio dell'esecuzione, anche tramite procedure coattive (iscrizione a ruolo), costituisce fatto impeditivo della prescrizione e che è irrilevante se l'inizio sia stato coattivo o spontaneo.

Massime di principio

  • Per l'estinzione della pena pecuniaria rileva l'inizio dell'esecuzione del titolo e non la mera irrevocabilità della sentenza: bisogna verificare la data di esecutorietà e l'eventuale attivazione degli atti esecutivi.
  • L'iscrizione a ruolo del credito relativo alla multa/ammenda e la conseguente attivazione della procedura di riscossione coattiva costituiscono causa impeditiva del decorso dei termini prescrizionali.
  • La modalità in cui è iniziata l'esecuzione (spontanea o coattiva) è irrilevante: rileva il fatto dell'inizio dell'esecuzione in quanto espressione della volontà punitiva dello Stato.
  • Per valutare un'istanza di estinzione per decorso del tempo occorre verificare cronologicamente: data di irrevocabilità della sentenza, data di iscrizione a ruolo/atti di riscossione e se tali atti sono intervenuti entro il termine di prescrizione.
  • Se la procedura di riscossione non è stata attivata prima dello scadere del termine, potrebbe sussistere la condizione per l'estinzione; viceversa, atti esecutivi tempestivamente posti in essere ostano all'estinzione.
  • In caso di dubbi pratici: acquisire copia della cartella di pagamento, della comunicazione di riscossione e delle iscrizioni a ruolo per dimostrare l'inizio (o meno) dell'esecuzione prima della scadenza del termine previsto dagli artt. 172-173 c.p.

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