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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09803/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva chiesto l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1998 davanti al TAR Lazio e definito con decreto di perenzione nel 2011. Dopo un primo decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva liquidato solo parzialmente l'indennizzo, la decisione era stata cassata con rinvio perché era stato ritenuto illegittimo il parametro applicato per ridurre la durata indennizzabile. Nel giudizio di rinvio, la Corte perugina ha però escluso dal computo della durata il periodo successivo al 16 settembre 2010, ritenendo che, essendo il processo perento, non potesse considerarsi quell'arco temporale. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha censurato tale esclusione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 89/2001 e sostenendo che la perenzione del giudizio amministrativo non impedisce di valutare l'intera durata del processo ai fini dell'equa riparazione. Ha inoltre impugnato la regolazione delle spese, ma tali censure restavano assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la declaratoria di perenzione del giudizio amministrativo non consente di escludere, di per sé, il danno da durata irragionevole già maturato né di limitare il computo del ritardo al solo periodo anteriore alla perenzione. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la perenzione è una circostanza sopravvenuta e non elimina il diritto all'equa riparazione per il superamento del termine ragionevole, potendo incidere semmai solo sull'entità dell'indennizzo in ragione della natura della controversia. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà rideterminare la durata rilevante e l'indennizzo, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    ricorso ex art. 5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89

    norma processuale richiamata come base del ricorso per equa riparazione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001

    l'equa riparazione va parametrata alla durata complessiva del processo presupposto e il danno non può essere escluso per il solo fatto che il giudizio sia stato successivamente dichiarato perento

  • art. 54 d.l. n. 112 del 2008, conv. con l. n. 133 del 2008

    mancata presentazione dell'istanza di prelievo, prevista dall'art. 54 d.l. n. 112 del 2008, conv. con l. n. 133 del 2008

    la precedente riduzione della durata irragionevole in base a tale disposizione è stata superata perché la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale

  • d.lgs. n. 104/2010

    entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010

    l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e delle norme transitorie non muta il principio secondo cui la perenzione del giudizio non esclude il danno indennizzabile per durata irragionevole

  • Allegato 3, art. 1, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza... In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente

    la disciplina transitoria sulla nuova istanza di fissazione d'udienza e sulla perenzione non esclude, di per sé, il diritto all'equa riparazione per il ritardo già maturato

  • sentenza Corte cost. n. 34 del 2019

    dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 6. 3. 2019

    ha inciso sulla disciplina precedentemente applicata dal giudice di merito, determinando la cassazione del primo decreto

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, la dichiarazione di perenzione del giudizio presupposto non esclude la configurabilità del danno da irragionevole durata già maturato prima della estinzione del processo.
  • La perenzione è un evento sopravvenuto che non può essere utilizzato per negare in radice l'indennizzo per il superamento del termine ragionevole; può al più incidere sulla quantificazione dell'importo, in relazione alle caratteristiche della controversia.
  • Ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 occorre considerare l'intera durata del processo presupposto fino al momento rilevante per la maturazione del ritardo, senza limitazioni fondate solo sulla declaratoria di perenzione.
  • Le norme transitorie del codice del processo amministrativo sulla nuova istanza di fissazione d'udienza e sulla successiva perenzione non derogano al principio generale dell'indennizzabilità del ritardo già verificatosi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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