Cassazione Civile, Ordinanza n. 03487/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coeredi)
La controversia
La controversia riguarda la divisione dell'asse ereditario di un soggetto deceduto. La Corte d'appello aveva dichiarato aperta la successione legittima, individuato le quote ereditarie dei fratelli del de cuius e assegnato un fabbricato rurale in comunione pro indiviso ad alcuni coeredi che avevano coltivato la domanda di attribuzione. I ricorrenti lamentavano che la propria istanza di assegnazione del bene, formulata nel 2007, non potesse ritenersi abbandonata solo perché non reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, essendo stata comunque riproposta in appello. Denunciavano violazione degli artt. 720 c.c. e 189 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la mancata reiterazione non equivalesse a rinuncia e che non fosse maturata alcuna decadenza dalla richiesta di attribuzione del bene indivisibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c. costituisce una mera specificazione delle modalità attuative della divisione e può essere formulata anche in appello. La mancata riproposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni non basta, da sola, a integrare rinuncia all'assegnazione, poiché le conclusioni hanno funzione illustrativa delle domande già introdotte e la rinuncia deve risultare da comportamenti successivi incompatibili. La Corte ha inoltre escluso che la riproposizione della richiesta in appello fosse preclusa da decadenza. Perciò ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini le rispettive richieste di attribuzione e applichi i criteri di legge.
Norme richiamate
la domanda di attribuzione del bene indivisibile nella divisione è una mera specificazione delle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e può essere proposta anche in appello
la mancata reiterazione delle conclusioni non equivale automaticamente a rinuncia alla domanda già introdotta, poiché le conclusioni hanno funzione illustrativa
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono stati invocati come parametri di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo
richiamati dal giudice di rinvio come criteri da applicare per riesaminare le richieste di attribuzione
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, la domanda di assegnazione del bene indivisibile ex art. 720 c.c. non introduce un tema nuovo rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ma specifica le modalità concrete di attuazione della divisione.
- La richiesta di attribuzione del bene indivisibile può essere proposta o riproposta anche in grado di appello, non essendo soggetta a preclusione automatica per il solo fatto di non essere stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
- La mancata ripetizione della domanda nelle conclusioni di primo grado non integra di per sé rinuncia, occorrendo un comportamento successivo inequivoco e incompatibile con la volontà di ottenere l'assegnazione.
- Le conclusioni hanno funzione essenzialmente illustrativa delle domande e delle difese già ritualmente introdotte nel processo.
- Nel riparto del bene ereditario indivisibile, il giudice deve riesaminare le contrapposte istanze di attribuzione e individuare quella prevalente applicando i criteri legali di divisione.
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