Cassazione Civile, Ordinanza n. 25694/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito INPS n. 40920160000401826000, notificato il 14 giugno 2016 per contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016, non tempestivamente opposto: il ricorso in opposizione fu iscritto il 20 dicembre 2016. In un precedente giudizio, il Tribunale di Terni, con sentenza n. 239/2015 confermata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 12 del 2 febbraio 2017, passata in giudicato, aveva dichiarato insussistenti i presupposti per l’iscrizione d’ufficio della contribuente alla Gestione commercianti e disposto la cancellazione con effetto dal 1° gennaio 2005. In primo grado l’opposizione all’avviso fu dichiarata inammissibile perché tardiva. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 113/2020 depositata il 15 luglio 2020, dichiarò improcedibile il gravame nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per mancato deposito nei termini della copia notificata dell’appello e mancanza di prova della prima notificazione; nei confronti dell’INPS accolse invece l’appello, ritenendo che il giudicato esterno sulla mancata iscrizione alla Gestione commercianti rendesse non dovuti i contributi oggetto dell’avviso. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: ha contestato che il giudicato esterno potesse neutralizzare l’effetto dell’omessa e tardiva opposizione all’avviso di addebito. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il motivo ammissibile, respingendo l’eccezione preliminare della controricorrente, e fondato nel merito. Ha ribadito che il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 rende irretrattabile la pretesa contributiva quando l’avviso di addebito non sia tempestivamente opposto. Il principio delle Sezioni Unite sull’inapplicabilità della conversione della prescrizione breve in quella ordinaria in assenza di un titolo giudiziale definitivo non esclude tale distinto effetto di irretrattabilità. Poiché l’avviso fu notificato il 14 giugno 2016 e non fu tempestivamente impugnato, la pretesa contributiva divenne incontestabile e il merito del credito non poteva essere riesaminato nel successivo giudizio; il giudicato formatosi sulla precedente controversia non poteva produrre l’effetto riconosciuto dalla Corte d’appello. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la controricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 1.800 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione.
Il termine di quaranta giorni per l’opposizione è perentorio e, se non rispettato, rende irretrattabile la pretesa contributiva, precludendone la contestazione nel merito in un successivo giudizio.
Tale profilo preliminare assorbe ogni altra questione, compresa quella attinente ai limiti del giudicato, dal punto di vista diacronico, in materia contributiva (da ultimo, v. Cass. n. 21417/2026).
La decisione non attribuisce al giudicato esterno sulla precedente controversia l’effetto di superare l’irretrattabilità derivante dalla mancata tempestiva opposizione all’avviso di addebito; una volta consolidata la pretesa, la questione dei limiti temporali del giudicato resta assorbita.
Infatti, la regula iuris formulata dalle Sezioni unite è correlata alla diversa questione attinente all’applicazione della norma dell’art. 2953 c.c., in tema di actio iudicati, questione risolta nel senso dell’applicabilità della norma codicistica alle sole fattispecie in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, pertanto non estensibile alla cartella esattoriale, che avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (così è a dirsi per l'avviso di addebito dell'I.N.P.S., che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010).
La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ai sensi dell’art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale definitivo e non si applica alla cartella o all’avviso di addebito, atti amministrativi privi di efficacia di giudicato. Ciò non elimina il distinto effetto di irretrattabilità prodotto dalla mancata opposizione tempestiva.
art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c.
Il motivo è ammissibile, in quanto soddisfa a pieno gli oneri di specificità ed autosufficienza, di cui all'art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione supera il vaglio di ammissibilità quando rispetta gli oneri di specificità e autosufficienza previsti dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza si confronta in maniera adeguata e chiara con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e, quindi, l’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente è destituita di fondamento.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile quando si confronta in modo adeguato e chiaro con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, senza rinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto l’originaria domanda non poteva essere proposta.
La Cassazione cassa senza rinvio quando rileva che la domanda originaria non poteva essere proposta.
Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della parte controricorrente e si liquidano in favore del ricorrente I.N.P.S. come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Nel giudizio di legittimità le spese sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- L’omessa opposizione entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 rende irretrattabile la pretesa contributiva recata dall’avviso di addebito e preclude l’esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio.
- L’irretrattabilità derivante dalla mancata opposizione tempestiva all’avviso di addebito è distinta dalla conversione della prescrizione breve in quella ordinaria: la regola dell’art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo e non si estende agli atti amministrativi di riscossione.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio sulla pretesa contributiva non consente di superare la preclusione derivante dalla mancata tempestiva opposizione all’avviso di addebito, quando quest’ultimo sia stato notificato e non impugnato nei termini.
- La cassazione senza rinvio è appropriata quando la domanda originaria non poteva essere proposta.
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