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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06002/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. I tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché tutti diretti a censurare la violazione di legge e il vizio di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale, miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie e a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione, in particolare, alle generalità declinate dalla persona rintracciata all'interno dell'abitazione e riportate nella relazione di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero mere doglianze in fatto, non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione delle prove e una diversa lettura degli elementi fattuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e privo di contraddizioni o illogicità sulle questioni sollevate. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    disposizione incriminatrice del reato per cui era stata confermata la condanna; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi sostanziali.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente nei riferimenti a violazione di legge e vizio di motivazione, per affermare che in cassazione non è ammessa una rivalutazione del fatto e della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    base della declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato implicitamente in relazione al giudizio di legittimità e ai limiti delle censure proponibili in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una rilettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla semplice prospettazione di una diversa ricostruzione delle risultanze processuali più favorevole al ricorrente, se la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • Le doglianze che si risolvono in censure di merito, prive di specifica attinenza a violazioni di legge effettive o a reali vizi logici della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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