Cassazione Penale, Sentenza n. 35685/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'operato della Corte territoriale in relazione al capo A) (art. 216 comma 1 n.2 R.D. 267/42). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché l'imputazione (omessa tenuta/deposito della contabilità, ipotesi che richiede dolo specifico) non sarebbe stata confrontata correttamente: la Corte di appello avrebbe ritenuto invece la responsabilità per una tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione (fattispecie che richiede dolo generico), senza rispettare il contenuto dell'imputazione e invertendo il profilo soggettivo richiesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso risultava in parte generico (il ricorrente non aveva articolato specifiche doglianze in appello sul punto, quindi non poteva introdurre la questione in cassazione) e in parte manifestamente infondato sul merito. Sul piano sostanziale la Cassazione ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente individuato la fattispecie quale "bancarotta documentale" nella forma della tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (ipotesi residuale che richiede dolo generico) e ha motivato tale ricostruzione, anche in presenza di una imputazione che richiamava elementi di entrambe le ipotesi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1 n.2
art. 216 comma 1 n.2 R.D. 267/42
Distinzione tra la prima ipotesi (sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture, che richiede dolo specifico) e la seconda ipotesi (tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione, che richiede dolo generico). La Corte ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi sulla base degli elementi acquisiti.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Legge fallimentare), art. 217 comma 1 n.4
art. 217 comma 1 n.4 R.D. 267/42
Norma citata nel quadro fattuale di primo grado come riferimento alla bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto; nel testo della cassazione è richiamata per ricostruire il complesso impianto accusatorio di primo grado.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Legge fallimentare), art. 223 comma 2 n.2
art. 223 comma 2 n.2 R.D. 267/42
Norma relativa alla bancarotta per operazioni dolose cagionanti il fallimento; citata a descrizione dei capi di imputazione originari.
Legge fallimentare, art. 16 comma 1 n.3 e art. 220
art. 16 comma 1 n.3; art. 220 legge fallimentare
Riferite al reato per omesso deposito dei libri e delle scritture contabili: la Corte d'appello aveva assolto il ricorrente da tale capo (capo B), come riferito nella motivazione di merito.
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, art. 173 comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi e alla loro estensione; il ricorso non poteva introdurre questioni non dedotte o specificate in appello.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità dei motivi generici o di questioni non prospettate in appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di condanna per motivi connessi all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente e argomentate in sede di appello: motivi generici risultano inammissibili.
- La qualificazione tra dolo generico e dolo specifico va ricostruita dalla motivazione sulla base delle modalità concrete della condotta; se la corte del merito individua modalità che corrispondono all'ipotesi residuale dell'art. 216 n.2 (tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione), è corretto applicare la fattispecie che richiede dolo generico.
- La difesa deve contestare in modo specifico il profilo soggettivo e gli elementi fattuali in sede di appello per poter poi sollevare la questione in cassazione; l'assenza di un'adeguata articolazione in appello rende la censura inammissibile.
- In presenza di una imputazione che richiama più ipotesi normativamente distinte, la valutazione finale spetta alla motivazione del giudice che può selezionare l'ipotesi più coerente con gli elementi probatori; il ricorso per incompatibilità tra capo di imputazione e motivazione deve dimostrare concretamente l'errore di qualificazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, se gli estremi sono configurati, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; occorre quindi valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso in cassazione.
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