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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35685/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'operato della Corte territoriale in relazione al capo A) (art. 216 comma 1 n.2 R.D. 267/42). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché l'imputazione (omessa tenuta/deposito della contabilità, ipotesi che richiede dolo specifico) non sarebbe stata confrontata correttamente: la Corte di appello avrebbe ritenuto invece la responsabilità per una tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione (fattispecie che richiede dolo generico), senza rispettare il contenuto dell'imputazione e invertendo il profilo soggettivo richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso risultava in parte generico (il ricorrente non aveva articolato specifiche doglianze in appello sul punto, quindi non poteva introdurre la questione in cassazione) e in parte manifestamente infondato sul merito. Sul piano sostanziale la Cassazione ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente individuato la fattispecie quale "bancarotta documentale" nella forma della tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (ipotesi residuale che richiede dolo generico) e ha motivato tale ricostruzione, anche in presenza di una imputazione che richiamava elementi di entrambe le ipotesi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente e argomentate in sede di appello: motivi generici risultano inammissibili.
  • La qualificazione tra dolo generico e dolo specifico va ricostruita dalla motivazione sulla base delle modalità concrete della condotta; se la corte del merito individua modalità che corrispondono all'ipotesi residuale dell'art. 216 n.2 (tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione), è corretto applicare la fattispecie che richiede dolo generico.
  • La difesa deve contestare in modo specifico il profilo soggettivo e gli elementi fattuali in sede di appello per poter poi sollevare la questione in cassazione; l'assenza di un'adeguata articolazione in appello rende la censura inammissibile.
  • In presenza di una imputazione che richiama più ipotesi normativamente distinte, la valutazione finale spetta alla motivazione del giudice che può selezionare l'ipotesi più coerente con gli elementi probatori; il ricorso per incompatibilità tra capo di imputazione e motivazione deve dimostrare concretamente l'errore di qualificazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, se gli estremi sono configurati, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; occorre quindi valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso in cassazione.

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