Cassazione Penale, Sentenza n. 7609/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del G.I.P. che, applicando l'accordo ex art. 444 c.p.p., aveva inflitto la pena sostituibile con lavoro di pubblica utilità e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 2. I motivi di impugnazione erano: (1) violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p. per avere il giudice applicato una sospensione della patente difforme dall'accordo tra le parti (che prevedeva anni 1) e senza tener conto del periodo già scontato con una precedente sospensione condizionale disposta dal Prefetto; (2) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, perché il giudice si era discostato dall'accordo senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui il giudice non ha sospeso l'esecutività della sanzione amministrativa accessoria. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa sospensione dell'efficacia della sospensione della patente e ha disposto, per l'effetto, la sospensione di tale efficacia fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. La Corte ha inoltre precisato che la durata della sospensione non può essere ridotta al di sotto del minimo di legge e che le parti, in sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non possono prevedere una sanzione amministrativa accessoria inferiore al minimo previsto dalla legge. Infine la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., l'efficacia della sanzione accessoria deve essere sospesa in attesa della valutazione dell'esito del lavoro, essendo possibile la dichiarazione di estinzione del reato e la riduzione della sanzione di sospensione della patente nella misura di legge all'esito favorevole.
Norme richiamate
Regola l'accordo tra giudice, difensore e pubblico ministero per l'applicazione della pena; la Corte richiama che, in sede di applicazione della pena ex art. 444, le parti non possono concordare una sanzione amministrativa accessoria inferiore al minimo di legge.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla disciplina del patteggiamento; la decisione sottolinea l'obbligo di conformità alle norme sul procedimento di applicazione della pena e alla motivazione quando il giudice si discosta dall'accordo.
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Norme che disciplinano il reato contestato (guida sotto l'effetto di alcool/limitazioni connesse) e le sanzioni amministrative accessorie, ossia la sospensione della patente.
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
Prevede che, in caso di sostituzione delle pene detentive e pecuniarie con lavoro di pubblica utilità, il giudice debba sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità; all'esito favorevole può seguire la dichiarazione di estinzione o la riduzione della sospensione.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, con provvedimento cautelare, di sospendere l'esecutività di atti impugnati; la Corte ha utilizzato questa disposizione per sospendere l'efficacia della sospensione della patente fino alla verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- Quando la pena detentiva e pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 c.d.s., il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) in attesa della verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità.
- Le parti, nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non possono concordare una sanzione amministrativa accessoria inferiore al minimo previsto dalla legge; quindi qualsiasi accordo in tal senso è inefficace.
- Se il giudice si discosta dall'accordo tra le parti riguardo alle sanzioni accessorie, è necessario che fornisca motivazione adeguata sulla misura adottata; l'assenza di motivazione può giustificare l'annullamento parziale.
- La Corte di Cassazione può, con provvedimento ai sensi dell'art. 620 c.p.p., sospendere l'efficacia di sanzioni amministrative accessorie quando ciò è necessario per evitare l'esecuzione pregiudizievole in attesa di valutazioni di merito (p.es. esito del lavoro di pubblica utilità).
- L'eventuale riduzione della durata della sospensione della patente è prevista solo nei limiti e alle condizioni di legge (es. dimezzamento all'esito favorevole del lavoro di pubblica utilità) e non può essere anticipatamente concordata al di sotto del minimo previsto.
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