Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16010/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato dall'Istituto nell'ambito della procedura di riduzione del personale ex L. n. 223/1991, per avere il datore di lavoro limitato la platea dei licenziandi al solo personale addetto al servizio di trasporto disabili nonostante la lavoratrice (Catalano) risultasse, sulla base di prova orale e prospetti paga, possedere professionalità equivalente e aver svolto mansioni anche in altri settori della struttura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto. Ha confermato che la limitazione della platea dei licenziandi a un solo reparto è lecita solo se sussistono obiettive esigenze tecnico-produttive e organizzative e solo se i lavoratori del reparto non risultano idonei a svolgere mansioni in altri settori. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità il giudizio di fatto della Corte d'appello circa l'equivalenza di professionalità (sostenuto da dichiarazioni e prospetti paga). Ha dichiarato inammissibili le doglianze sull'apprezzamento probatorio e sul significato degli statini paga, e ha escluso violazioni di diritto processuale dedotte dal ricorrente. Il ricorso è stato rigettato; l'Istituto è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • L. 11 maggio 1990, n. 223, art. 5

    La limitazione della platea dei licenziandi a un solo settore è ammessa solo se fondata su oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'intero complesso aziendale; occorre confrontare le professionalità dei lavoratori per verificare l'eventuale equivalenza, evitando di selezionare solo in base alla collocazione corrente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1,3,5

    Questi motivi regolano le doglianze ammissibili in cassazione (violazione di legge, nullità, omesso esame di fatto decisivo): la Corte è limitata e non può riesaminare valutazioni probatorie riservate al giudice di merito; l'omesso esame è rilevante solo se riguarda un fatto controverso e decisivo effettivamente indicato.

  • Codice civile, artt. 1175 e 1375

    Principi di buona fede e correttezza da rispettare nella comparazione delle posizioni lavorative e nell'applicazione dei criteri di scelta in procedure collettive.

  • Codice civile, art. 2112

    Norma richiamata a titolo di distinzione: disciplina l'individuazione del lavoratore in caso di trasferimento di ramo d'azienda e non è direttamente sovrapponibile alla valutazione di equivalenza ai fini dei licenziamenti collettivi.

  • Codice civile, art. 2103

    Norma sull'inquadramento professionale, richiamata per precisare che questioni di inquadramento quantitativo non coincidono con la nozione di equivalenza professionale ai fini dell'art. 5 L. 223/1991.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il richiamo al fatto notorio e all'attività probatoria è rimesso al giudice di merito; il mancato utilizzo del fatto notorio non è sindacabile in sede di legittimità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In procedure di licenziamento collettivo la limitazione della platea dei licenziandi a un solo reparto è legittima solo se l'azienda dimostra obiettive esigenze tecnico-organizzative e la non equivalenza professionale dei lavoratori del reparto rispetto ad altre unità.
  • L'equivalenza di professionalità va valutata sul complesso di conoscenze, competenze e attitudini del lavoratore (bagaglio professionale), non sulla mera corrispondenza formale delle mansioni o sulla prevalenza quantitativa dell'impiego in un servizio.
  • Spetta al giudice di merito accertare i fatti e valutare le prove (es. prospetti paga, deposizioni) sulla base del principio di buona fede; le valutazioni probatorie non sono riesaminabili in cassazione salvo omesso esame di un fatto decisivo espressamente indicato.
  • Il datore di lavoro che limita la selezione a un reparto deve fornire prova concreta delle ragioni organizzative e tecniche che giustificano la scelta; l'onere probatorio grava sul datore.
  • Le doglianze in cassazione relative al significato probatorio di documenti (es. statini paga) sono inammissibili se mirano a ottenere un diverso apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.