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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15599/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato l'annullamento del licenziamento collettivo intimato a Giuseppina Scarpelli nell'ambito di una procedura ex lege n. 223/1991. L'Istituto deduceva che la limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili fosse legittima per esigenze organizzative; contestava inoltre la valutazione della corte sull'equivalenza professionale della lavoratrice, sostenendo che le ore aggiuntive rilevate nei prospetti paga fossero riconducibili a variabili del servizio (traffico, ritardi) e non allo svolgimento sistematico di mansioni diverse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la limitazione della platea dei licenziandi al solo servizio trasporto era illegittima perché la lavoratrice risultava dotata di professionalità 'equivalente' a quella richiesta in altri settori, atteso il suo impiego sistematico in mansioni aggiuntive (assistenza ai pasti, somministrazione, accoglienza, affiancamento/sostituzione di educatrici). La cassazione ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla presunta errata valutazione dei prospetti paga e al non tener conto del fatto notorio. Conseguentemente resta confermata l'illegittimità del licenziamento, con la reintegrazione e l'indennità (come disposta in grado di merito: dodici mensilità) e il pagamento dei contributi. Il ricorrente è condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5

    Il criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative consente di limitare la platea dei licenziandi a un settore solo se esistono obiettive esigenze aziendali; non è legittima la scelta se i lavoratori del reparto soppresso sono idonei a svolgere funzioni equivalenti in altri settori.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 5

    Limiti della cassazione: i vizi deducibili riguardano la violazione di norme, l'erronea applicazione di norme processuali e l'omesso esame di fatto controverso e decisivo; la Corte non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione ex novo delle prove.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Potere di prova per fatti notori e giurisdizione del giudice di merito nell'apprezzamento del fatto notorio; l'omesso ricorso al fatto notorio non è sindacabile in Cassazione quando si tratta di valutazione di merito.

  • codice civile, artt. 1175 e 1375

    Richiamati a fondamento del principio di buona fede e correttezza che deve guidare la comparazione delle posizioni dei lavoratori nell'ambito della selezione per la mobilità.

  • codice civile, art. 2112

    Richiamato come normativa che tratta distinzione di ambiti (individuazione del lavoratore addetto al ramo d'azienda trasferito); la Corte precisa che questioni relative a utilizzo promiscuo e prevalenza quantitativa delle mansioni attengono ad altri istituti diversi dall'art. 5 L. 223/1991.

  • codice civile, art. 2103

    Richiamato per distinguere questioni di inquadramento dalle nozioni rilevanti per la valutazione dell'equivalenza professionale nel contesto del licenziamento collettivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma richiamata per la previsione del contributo unificato aggiuntivo che può essere dovuto dalla parte soccombente in Cassazione.

Massime di principio

  • La limitazione della platea dei licenziandi a un solo reparto è ammissibile solo se esistono obiettive esigenze tecnico-produttive e organizzative e solo dopo aver verificato l'assenza di professionalità equivalenti nei lavoratori del reparto.
  • L'equivalenza professionale va valutata nel suo complesso (bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze) e non si risolve nella mera differenza formale delle mansioni o nella prevalenza quantitativa delle stesse.
  • La valutazione della prova documentale e dei prospetti paga è riservata al giudice di merito; la Cassazione controlla soltanto eventuali omissioni di fatti decisivi o violazioni di legge, non la rivalutazione integrale delle prove.
  • Lamentare l'insufficienza della motivazione in Cassazione è possibile solo se si indica un fatto controverso e decisivo non esaminato; critiche che puntano a un diverso apprezzamento probatorio sono inammissibili.
  • L'uso del fatto notorio è discrezionale del giudice di merito; la mancata valorizzazione di circostanze 'di comune esperienza' non costituisce, di per sé, vizio sindacabile in sede di legittimità.
  • In caso di soccombenza in Cassazione, la parte perdente può essere condannata alle spese e a contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.

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