Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16626/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva rigettato la loro domanda di nullità/illegittimità del CCNI (2010) nella parte in cui aveva inquadrato gli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S nella seconda area sottraendo loro le mansioni di esecuzione. Si contestava che il CCNI 2000 avrebbe unificato le funzioni di ufficiale giudiziario (B3 e C1) rendendo interfunzionali notifica ed esecuzione e che il CCNI 2010 avrebbe quindi comportato un demansionamento e leso il bagaglio professionale; si denunciavano inoltre violazioni di norme del D.Lgs. 165/2001, D.Lgs.150/2009, DPR 1229/1959, disposizioni costituzionali e clausole contrattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la questione centrale richiedeva l'interpretazione del CCNI del 5 aprile 2000 (competenza del giudice di merito) e che i ricorrenti non hanno censurato adeguatamente tale interpretazione nei termini consentiti per la Corte di legittimità. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il sindacato in Cassazione sulle contrattazioni integrative decentrate, rilevando che il CCNI 2000 può essere interpretato come non avendo assegnato in via definitiva le attività di esecuzione agli ex B3. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese in quanto il Ministero non ha svolto difesa sostanziale; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 co.1 quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia 5 aprile 2000

    La Corte ha ritenuto che il CCNI 2000 non abbia unificato definitivamente le funzioni di ufficiale giudiziario B3 e C1 né abbia automaticamente attribuito agli ex B3 tutte le attività di esecuzione; l'interpretazione di tale contratto integrativo è rimessa al giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo nei limiti previsti dalla giurisprudenza (vizi di legalità o motivazione).

  • D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 40

    La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro

    La Corte ha rilevato che, ratione temporis, l'art.40 consentiva alla contrattazione collettiva di disciplinare materie attinenti all'organizzazione del lavoro e ai profili, e che il CCNL aveva delegato alla contrattazione integrativa la definizione dei profili.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 47 e art. 63

    Richiamate per il quadro della pubblicità e del regime delle norme collettive: la giurisprudenza di legittimità ammette la denuncia di violazione dei contratti collettivi in Cassazione solo con riguardo ai contratti nazionali sottoposti a specifico regime di pubblicità; i contratti integrativi hanno carattere decentrato e la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, con possibilità di sindacato in Cassazione limitata ai casi previsti dall'art.360 cod. proc. civ.

  • DPR 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari)

    La Corte ha preso atto della disciplina previgente che distingueva compiti dell'ufficiale giudiziario (direzione, esecuzione, protesti ecc.) e quelli dell'aiutante (notificazioni e supporto), utilizzando tale quadro storico per valutare la portata delle declaratorie contrattuali successive.

  • D.Lgs. 4 marzo 2009 n. 150 (riforma public management), articolo 62 e modifiche correlate a D.Lgs.165/2001

    La Corte ha rilevato che gli argomenti dei ricorrenti basati sulle modifiche normative che avrebbero limitato la delega alla contrattazione non sono stati sufficienti a dimostrare l'illegittimità del CCNI; non è stata ritenuta provata la perdita di potere delle parti di contrattazione integrativa nella materia oggetto.

Massime di principio

  • L'interpretazione dei contratti integrativi decentrati (CCNI) è rimessa principalmente al giudice di merito; la Corte di Cassazione esercita sindacato limitato e può intervenire solo per vizi di diritto o di motivazione nei termini dell'art.360 c.p.c.
  • Non esiste un divieto generale di ripartire tra più profili professionali funzioni attribuite alla figura normativa dell'ufficiale giudiziario: la contrattazione collettiva può differenziare competenze tra profili purché non violi norme imperative.
  • Per configurare un demansionamento è necessario comprovare la concreta sottrazione o la prevalenza delle mansioni inferiori rispetto a quelle originarie; la mera riassegnazione formale o temporanea non è sufficiente.
  • Le modifiche normative che incidono sulla delega contrattuale devono essere dimostrate in modo specifico: l'asserita soppressione della competenza della contrattazione integrativa non opera automaticamente senza prova del cambiamento di regime applicabile al caso.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione di clausole contrattuali, è strategico censurare l'interpretazione data dal giudice di merito secondo i parametri di rilevanza per la legittimità (violazione di norme di diritto o carenza/mancanza di motivazione), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.