Cassazione Civile, Sentenza n. 15999/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello di due provvedimenti disciplinari (sospensione di un mese e successivo licenziamento con preavviso) pronunciati dall'Università per assenza ingiustificata dal servizio. Le assenze derivavano dal rifiuto del dipendente di accettare la trasformazione unilaterale del rapporto da part time misto a full time disposta dall'Ateneo. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 16 L. 183/2010 (il termine di 180 giorni per la verifica delle trasformazioni part time non sarebbe stato rispettato o sarebbe stato interpretato in modo da legittimare la revoca dell'autorizzazione al part time); (ii) errata applicazione dell'art. 345 c.p.c. perché la contestazione delle esigenze organizzative fu sollevata per la prima volta in appello; (iii) violazione del diritto di difesa per le modalità di trattazione scritta della causa durante l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente il motivo relativo all'art. 83 D.L. 18/2020 e ha ritenuto la disciplina compatibile con la Costituzione purché interpretata in senso conforme: il limite formale alle "sole istanze e conclusioni" va inteso in modo ampio, consentendo alle note scritte sostitutive dell'udienza di contenere anche attività assertive e argomentative necessarie, specie nei riti (come quello del lavoro) dove la trattazione orale ha rilievo. Sul merito la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso: l'art. 16 L. 183/2010 è norma transitoria riferita ai part time concessi automaticamente prima del D.L. 112/2008 e non legittima una potestà amministrativa generale di revocare unilateralmente part time autorizzati secondo il nuovo regime. Richiamando l'art. 8 D.Lgs. 81/2015 e la giurisprudenza comunitaria (C-221/13 Mascellani), la Corte afferma che la trasformazione unilaterale da part time ad full time non può avvenire senza il consenso del lavoratore e che il rifiuto del lavoratore non può costituire di per sé motivo di licenziamento. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per decidere secondo i principi enunciati; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo motivo è stato rigettato nella doglianza ma la norma emergenziale è stata letta in senso compatibile con il diritto di difesa. La Corte del rinvio dovrà anche provvedere sulla liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 16 L. n. 183/2010
Norma transitoria che autorizzava la pubblica amministrazione, per 180 giorni dalla entrata in vigore, a riesaminare le trasformazioni in part time effettuate automaticamente secondo la disciplina previgente al D.L. 112/2008. Non conferisce invece un potere generale, illimitato nel tempo, di revocare unilateralmente i part time concessi secondo il nuovo regime introdotto dal D.L. 112/2008.
art. 73 D.L. n.112/2008
Ha introdotto il regime dell'autorizzazione discrezionale da parte dell'amministrazione per il passaggio al part time, sostituendo il precedente meccanismo di trasformazione automatica; da questa modifica deriva la necessità di valutare diversamente la revocabilità del part time.
art. 1 comma 58 L. 23 dicembre 1996 n. 662
Disciplina previgente che prevedeva la trasformazione automatica del rapporto in part time decorsi sessanta giorni dalla domanda salvo diniego dell'amministrazione; rilevante per delimitare l'ambito d'applicazione dell'art. 16/2010.
D.Lgs. n. 61/2000, art. 10
Norma di attuazione della direttiva sul part time che lasciava ferme disposizioni speciali per la pubblica amministrazione; richiamata nel quadro storico-normativo.
D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, art. 8
il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento
Riproduce la clausola dell'accordo quadro UE: l'opposizione del lavoratore a una trasformazione non può essere, di per sé, motivo di licenziamento. Ne consegue che la trasformazione in aumento dell'orario (part time -> full time) non può essere imposta unilateralmente senza il consenso del lavoratore, salvo che ricorrano altre ragioni oggettive che giustifichino il licenziamento.
DL 17 marzo 2020 n. 18, art. 83 comma 7 lettera h
lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice
La previsione emergenziale è compatibile con i principi costituzionali se interpretata in senso conforme: il limite apparente alle 'sole istanze e conclusioni' va inteso in modo ampio, consentendo alle note scritte di svolgere anche attività assertive e argomentative che le parti avrebbero svolto in udienza, in particolare nei procedimenti (come il lavoro) dove la trattazione orale ha rilevanza sostanziale.
art. 345 cod. proc. civ.
Regola la materia delle novità in appello: la Corte ha osservato che alcune contestazioni relative all'esistenza delle esigenze organizzative furono sollevate per la prima volta in appello, con possibile violazione del divieto di introdurre in appello questioni nuove che non risultino dal processo di prime cure.
Causa C-221/13 Corte di Giustizia (Mascellani)
La Corte di Giustizia ha chiarito che la clausola dell'accordo quadro non osta a una disposizione nazionale che consenta al datore di lavoro di trasformare il contratto part time in full time contro la volontà del lavoratore, ma che l'opposizione del lavoratore non può costituire l'unico motivo del suo licenziamento; la Cassazione usa questo orientamento per escludere che il rifiuto possa, da solo, giustificare un licenziamento disciplinare.
art. 83 bis disp. att. cod. proc. civ.
Prevede la possibilità di fissare termini differenziati per il deposito delle comparse e delle risposte; la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice nel fissare termini non sia in sé incompatibile con il diritto di difesa.
artt. 24 e 111 Cost.
Riferimenti costituzionali al diritto alla difesa e al giusto processo; la Corte ha rilevato la necessità di interpretare le norme emergenziali in modo conforme a tali principi.
Massime di principio
- Se il part time è stato autorizzato secondo il regime introdotto dal D.L. 112/2008 (autorizzazione amministrativa previa verifica delle esigenze organizzative), l'amministrazione non può riportare unilateralmente il rapporto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore; la modifica in aumento dell'orario richiede il consenso scritto del lavoratore salvo giustificazioni oggettive e documentate.
- Il rifiuto del lavoratore ad accettare la trasformazione dell'orario non può costituire, da solo, motivo legittimo di licenziamento disciplinare; l'amministrazione che contesti assenze dovute a tale rifiuto deve provare altre oggettive ragioni che giustifichino il provvedimento sanzionatorio.
- L'art. 16 L. 183/2010 ha portata transitoria e riguarda esclusivamente le situazioni di part time concesse automaticamente antesignano al D.L. 112/2008; non può essere invocato per giustificare la revoca di autorizzazioni rilasciate secondo il nuovo regime normativo.
- Il datore di lavoro (pubblico o privato) che invoca esigenze organizzative per giustificare il ripristino del full time sostiene un onere probatorio: deve documentare l'effettiva e concreta esigenza organizzativa e non limitarsi a deduzioni generiche; inoltre non è corretto spostare l'onere probatorio sul lavoratore in modo ingiustificato.
- In periodo di emergenza sanitaria, le procedure di trattazione scritta previste dall'art. 83 D.L. 18/2020 vanno interpretate in modo conforme alla Costituzione: le note sostitutive dell'udienza devono poter contenere le argomentazioni necessarie per garantire il diritto di difesa, specialmente nelle cause dove la trattazione orale è rilevante (es. diritto del lavoro).
- Questioni introdotte per la prima volta in appello (novità di fatto o di prova) possono essere censurate ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; è consigliabile sollevare contestazioni rilevanti già in primo grado per non incorrere in decadenze processuali.
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