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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15600/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento collettivo intimato ad Anna Antonelli nell'ambito di procedura di riduzione del personale ex legge n. 223/1991; il ricorrente censura la valutazione della Corte territoriale sulla illegittimità del criterio di scelta dei licenziandi (limitazione della platea ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili) e contesta la valutazione di "equivalenza" professionale attribuita alla lavoratrice, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 223/1991 e vizio di motivazione, nonché la mancata considerazione del bilanciamento degli interessi secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la limitazione della platea dei licenziandi a un solo reparto è ammessa solo per oggettive esigenze tecnico-produttive/organizzative e che, se i lavoratori del reparto sono idonei a svolgere mansioni equivalenti in altre unità, non è legittimo selezionarli esclusivamente per il fatto di essere impiegati nel reparto soppresso. La Corte ha ritenuto la valutazione di equivalenza professionale fondata su elementi di fatto (esistenza di mansioni svolte dalla Antonelli - piscina, cucina, pulizie, aiuto nei pasti e igiene - con pari autonomia e responsabilità), giudizio di merito non viziato da omesso esame di fatti decisivi. Condanna della ricorrente alle spese e riconoscimento dell'obbligo del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 223/1991

    Il criterio di individuazione dei lavoratori da porre in mobilità deve tener conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative; la platea può essere delimitata a un reparto solo per oggettive esigenze e non quando i lavoratori del reparto risultino idonei a svolgere mansioni equivalenti in altre unità aziendali

  • art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato nel contesto del precedente di merito relativo alle misure risarcitorie e alla indennità sostitutiva di reintegra; non oggetto di rinnovata interpretazione nella sentenza di legittimità

  • artt. 1175 e 1375 cod. civ.

    Riferiti al principio di buona fede e correttezza che deve informare la comparazione delle posizioni dei lavoratori nella scelta dei licenziabili

  • art. 2112 cod. civ.

    Richiamato dalla Corte come norma che riguarda ambiti diversi (individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda in caso di trasferimento) e quindi non applicabile direttamente alla questione della mobilità collettiva

  • art. 2103 cod. civ.

    Richiamato come norma pertinente ad altre questioni (inquadramento) distinta dalla valutazione di equivalenza professionale nel contesto della mobilità collettiva

  • art. 41 Cost.

    Menziionato dall'istante a sostegno della tutela dell'iniziativa privata; la Corte osserva che il bilanciamento degli interessi nella procedura di riduzione del personale è già disciplinato dalla legge e dalla giurisprudenza interpretativa

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in cassazione, rilevato dalla Corte

Massime di principio

  • La limitazione della platea dei licenziandi a un singolo reparto è legittima solo se sussistono oggettive esigenze tecnico-produttive o organizzative riferite al progetto di ristrutturazione
  • Se i lavoratori del reparto soppresso risultano 'equivalenti' (fungibili) rispetto a posizioni in altre unità aziendali, il datore di lavoro non può selezionarli esclusivamente per il loro impiego nel reparto soppresso
  • La 'equivalenza' professionale va valutata nel complesso delle conoscenze, attitudini e competenze del lavoratore, e non sulla mera denominazione della mansione o sulla prevalenza quantitativa di alcune attività
  • La valutazione dell'equivalenza è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e può essere cassata in sede di legittimità solo se sussiste omesso esame di un fatto decisivo
  • Le esigenze di bilanciamento tra interessi del datore e tutela dei lavoratori nella procedura di mobilità collettiva sono disciplinate dalla legge (L. n. 223/1991) e dalla giurisprudenza consolidata; il richiamo ai principi costituzionali e di ragionevolezza non supera le condizioni legislative di legittimità della limitazione della platea
  • In contenziosi similari conviene documentare puntualmente l'effettiva interdisciplinarità, le mansioni svolte e gli elementi di fungibilità per impedire che la limitazione della platea venga ritenuta legittima

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