Cassazione Civile, Sentenza n. 15598/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva respinto il reclamo dell'Istituto avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento collettivo intimato a Stefano Armagno il 29/09/2016 nell'ambito di procedura ex legge n. 223/1991 e aveva ordinato la reintegrazione e il pagamento di un'indennità pari a 12 mensilità. L'Istituto censura la legittimità del criterio usato per individuare la platea dei licenziandi (limitata agli addetti al servizio di trasporto disabili), la mancata ponderazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, e la valutazione probatoria (in particolare il significato degli statini paga e delle ore oltre orario) che a suo avviso avrebbe dovuto giustificare la scelta di licenziare solo il personale del servizio soppresso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato il principio consolidato secondo cui, anche se la ristrutturazione riguarda un reparto specifico, il datore di lavoro non può limitare la platea dei licenziandi ai soli addetti del reparto se questi risultano professionalmente equivalenti ad altri dipendenti dell'azienda e dunque collocabili in altre posizioni. La valutazione dell'equivalenza delle professionalità è giudizio di merito rimesso al giudice di appello e non sindacabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto decisivo, deduzione che l'Istituto non ha fornito. Le doglianze sulla valutazione degli statini paga e sul fatto notorio sono inammissibili poiché mirano a una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito; analogamente le censure processuali ex art. 115 e 360 c.p.c. sono ritenute infondate o inammissibili. Conseguentemente resta confermata la reintegrazione del lavoratore e l'indennità; la ricorrente è condannata alle spese di lite (liquidate in euro 5.000,00 per compensi, 200,00 per esborsi, oltre oneri e spese forfettarie del 15%) e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 5
L'art. 5 disciplina i criteri per l'individuazione dei lavoratori destinatari della mobilità per riduzione del personale; la Corte interpreta che la limitazione della platea a un reparto è ammissibile solo per oggettive esigenze tecnico-organizzative e non quando i lavoratori del reparto risultino professionalmente equivalenti ad altri in azienda
Codice civile, artt. 1175 e 1375
I principi di buona fede e correttezza contrattuale servono a richiedere che nella scelta dei lavoratori il datore operi secondo correttezza; tuttavia la bilanciatura degli interessi è già compresa nel quadro normativo applicabile alla mobilità
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1,3,5
Limita i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che le censure concernenti valutazione del merito e il peso della prova sono, in massima parte, inammissibili salvo che non si denunci omesso esame di fatto decisivo, richiesta che qui non è stata adeguatamente formulata
Codice di procedura civile, art. 115 (secondo comma)
Il ricorso al fatto notorio è potestà discrezionale del giudice di merito; il mancato ricorso a tale strumento non è sindacabile in Cassazione
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Richiede la trascrizione o riassunto dei documenti fondamentali in motivazione; la mancata esposizione integrale o riassunta dei documenti alla base dei motivi costituisce profilo di inammissibilità delle doglianze che si basano su quei documenti
Richiamato per distinzione: le regole sull'individuazione del personale in caso di trasferimento del ramo d'azienda sono diverse dalla materia della mobilità e non sono applicabili per valutare la platea dei licenziandi nella vicenda
Richiamato per chiarire che le questioni di inquadramento e prevalenza nell'esecuzione delle mansioni attengono a contesti giuridici diversi e non alla nozione di professionalità equivalente ai fini dell'art. 5 L. 223/1991
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13
Norme sul contributo unificato: la Corte rileva sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la ristrutturazione riguarda un reparto specifico, il datore può limitare la platea dei licenziandi a quel reparto solo se sussistono obiettive esigenze tecnico-organizzative che escludono la collocabilità dei medesimi in altre posizioni aziendali
- La 'equivalenza' della professionalità si valuta nel suo complesso (bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze) e non sulla mera differenza formale delle mansioni svolte
- Le valutazioni di fatto sulla equivalenza professionale e sul valore probatorio di documenti (es. prospetti paga) spettano al giudice di merito e la Cassazione non le riesamina se non è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo
- Le censure generiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione: occorre proporre motivi di legittimità adeguati (es. omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme processuali)
- Il ricorso al fatto notorio è potere discrezionale del giudice di merito; la mancata applicazione non costituisce, di per sé, vizio sindacabile in sede di legittimità
- In sede di procedura di mobilità il datore deve considerare possibilità di ricollocazione interna: la scelta di licenziare solo per appartenenza a un reparto può essere illegittima se non verificata la non idoneità dei lavoratori a svolgere altre mansioni equivalenti
- Se si vogliono contestare valutazioni contenute nella motivazione del giudice di merito è necessario indicare chiaramente il fatto decisivo omesso o travisato, con riferimento alle regole dell'art. 360 c.p.c., per evitare l'inammissibilità del motivo
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