Cassazione Civile, Ordinanza n. 27126/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Gli acquirenti di un'autovettura lamentavano il cattivo funzionamento del filtro antiparticolato del veicolo e avevano chiesto di far valere il vizio dell'auto, sostenendo la tempestiva denuncia del difetto di conformità al venditore e la gravità/irreversibilità del guasto tale da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che gli attori fossero decaduti dalla prova orale e non avessero altrimenti dimostrato la tempestiva denuncia del difetto di conformità, dall'altro che non fosse stata provata la natura irreversibile del cattivo funzionamento del filtro tale da integrare un vizio idoneo a fondare la risoluzione. In cassazione i ricorrenti impugnavano tale decisione, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c., decorrente dall'ultima notificazione e ripreso il decorso dei termini processuali alla fine della sospensione Covid.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando d'ufficio la tardività del deposito rispetto al termine perentorio decorrente dall'ultima notificazione e calcolato alla luce della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid. Conseguentemente, ogni altra questione di merito è stata assorbita. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
Il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di termini perentori; opera soltanto per inosservanze di forme in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non si applica alle ipotesi di violazione di termini perentori, ma soltanto ai vizi formali in senso stretto.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, restano assorbite tutte le questioni di merito sollevate con l'impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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