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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28668 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti contestavano l’avviso di accertamento e rettifica e l’atto di irrogazione delle sanzioni relativi all’importazione, nel gennaio 2010, di viti, dadi e bulloni dichiarati di origine malese. L’Agenzia riteneva invece che la merce fosse di origine cinese e che l’indicazione dell’origine malese avesse consentito di eludere il dazio antidumping applicabile ai prodotti cinesi. In Cassazione le società deducevano, tra l’altro, l’erronea applicazione del Regolamento CE n. 91/2009, l’illegittima applicazione retroattiva dei successivi Regolamenti UE n. 966/2010 e n. 723/2011, nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che non si trattava di applicare retroattivamente il Regolamento UE n. 723/2011 alle importazioni malesi, ma di applicare direttamente il Regolamento CE n. 91/2009, vigente al momento dell’importazione, una volta accertata l’effettiva origine cinese della merce. L’amministrazione doganale poteva quindi verificare l’origine reale dei prodotti e recuperare il dazio antidumping dovuto, anche se la merce era stata formalmente dichiarata di origine malese. Sono stati ritenuti infondati i primi due motivi; il terzo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico delle ricorrenti l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 91/2009

    Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

    È stato ritenuto applicabile perché vigente alla data dell’importazione e perché l’origine effettiva della merce è stata accertata come cinese.

  • Regolamento UE n. 966/2010

    Ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping tramite importazioni spedite dalla Malesia e ha disposto la registrazione delle importazioni.

    Non è stato utilizzato per applicare retroattivamente un nuovo dazio, ma costituisce il quadro dell’inchiesta sull’elusione.

  • Regolamento UE n. 723/2011

    Ha esteso il dazio antidumping alle importazioni di determinati elementi di fissaggio spediti dalla Malesia, indipendentemente dall’origine dichiarata.

    La Corte ha escluso che fosse necessario applicarlo retroattivamente: la pretesa doganale si fondava invece sull’origine cinese effettiva e sul Regolamento CE n. 91/2009.

  • Regolamento CE n. 1225/2009, artt. 13, par. 3, e 14, par. 5

    Prevede la possibilità di estendere le misure antidumping ai prodotti importati da Paesi terzi in caso di elusione e la registrazione delle importazioni.

    La cosiddetta riserva di regolamento riguarda l’estensione delle misure a Paesi terzi, ma non impedisce all’autorità doganale di accertare l’origine effettiva della merce secondo le regole doganali.

  • Codice doganale comunitario, Regolamento CE n. 2913/1992, artt. 24 e 25

    Disciplina l’origine delle merci e le operazioni che determinano o non determinano l’origine.

    Consente di verificare l’origine reale dei prodotti importati e di disconoscere l’origine preferenziale dichiarata quando non corrisponde ai fatti accertati.

  • Regolamento UE n. 2016/278

    Ha abrogato i dazi antidumping a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

    L’abrogazione è stata considerata operante solo per il futuro e non idonea a invalidare accertamenti e sanzioni anteriori.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, e Legge n. 212/2000, art. 10-bis

    Le questioni relative all’abuso del diritto e al contraddittorio sono rimaste assorbite, poiché il rigetto dei primi motivi è stato sufficiente a confermare la decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando l’autorità doganale accerta che l’origine effettiva della merce è diversa da quella dichiarata, può applicare i dazi correlati all’origine reale sulla base della normativa vigente al momento dell’importazione.
  • Non ogni recupero di dazi relativo a merci spedite da un Paese terzo costituisce applicazione retroattiva di un regolamento antidumping successivo: occorre distinguere tra estensione del dazio a un nuovo Paese e rettifica dell’origine dichiarata.
  • La successiva abrogazione o modifica di un dazio, se disposta solo per il futuro, non elimina automaticamente gli obblighi doganali sorti prima della sua entrata in vigore.
  • Certificati o dichiarazioni di origine non impediscono all’amministrazione di svolgere controlli sostanziali e di disconoscere l’origine preferenziale quando le indagini dimostrano una diversa origine effettiva.
  • Lo spedizioniere doganale può essere chiamato a rispondere in solido con l’importatore per dazi e sanzioni, secondo il ruolo assunto nella dichiarazione doganale e la disciplina applicabile.
  • La contestazione della motivazione deve evidenziare una reale incomprensibilità o contraddittorietà della decisione; una motivazione che individui chiaramente la norma vigente e il presupposto dell’accertamento è normalmente sufficiente.

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