Sentenza del 07/11/2019 n. 28668 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano l’avviso di accertamento e rettifica e l’atto di irrogazione delle sanzioni relativi all’importazione, nel gennaio 2010, di viti, dadi e bulloni dichiarati di origine malese. L’Agenzia riteneva invece che la merce fosse di origine cinese e che l’indicazione dell’origine malese avesse consentito di eludere il dazio antidumping applicabile ai prodotti cinesi. In Cassazione le società deducevano, tra l’altro, l’erronea applicazione del Regolamento CE n. 91/2009, l’illegittima applicazione retroattiva dei successivi Regolamenti UE n. 966/2010 e n. 723/2011, nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che non si trattava di applicare retroattivamente il Regolamento UE n. 723/2011 alle importazioni malesi, ma di applicare direttamente il Regolamento CE n. 91/2009, vigente al momento dell’importazione, una volta accertata l’effettiva origine cinese della merce. L’amministrazione doganale poteva quindi verificare l’origine reale dei prodotti e recuperare il dazio antidumping dovuto, anche se la merce era stata formalmente dichiarata di origine malese. Sono stati ritenuti infondati i primi due motivi; il terzo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico delle ricorrenti l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 91/2009
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
È stato ritenuto applicabile perché vigente alla data dell’importazione e perché l’origine effettiva della merce è stata accertata come cinese.
Regolamento UE n. 966/2010
Ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping tramite importazioni spedite dalla Malesia e ha disposto la registrazione delle importazioni.
Non è stato utilizzato per applicare retroattivamente un nuovo dazio, ma costituisce il quadro dell’inchiesta sull’elusione.
Regolamento UE n. 723/2011
Ha esteso il dazio antidumping alle importazioni di determinati elementi di fissaggio spediti dalla Malesia, indipendentemente dall’origine dichiarata.
La Corte ha escluso che fosse necessario applicarlo retroattivamente: la pretesa doganale si fondava invece sull’origine cinese effettiva e sul Regolamento CE n. 91/2009.
Regolamento CE n. 1225/2009, artt. 13, par. 3, e 14, par. 5
Prevede la possibilità di estendere le misure antidumping ai prodotti importati da Paesi terzi in caso di elusione e la registrazione delle importazioni.
La cosiddetta riserva di regolamento riguarda l’estensione delle misure a Paesi terzi, ma non impedisce all’autorità doganale di accertare l’origine effettiva della merce secondo le regole doganali.
Codice doganale comunitario, Regolamento CE n. 2913/1992, artt. 24 e 25
Disciplina l’origine delle merci e le operazioni che determinano o non determinano l’origine.
Consente di verificare l’origine reale dei prodotti importati e di disconoscere l’origine preferenziale dichiarata quando non corrisponde ai fatti accertati.
Regolamento UE n. 2016/278
Ha abrogato i dazi antidumping a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
L’abrogazione è stata considerata operante solo per il futuro e non idonea a invalidare accertamenti e sanzioni anteriori.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, e Legge n. 212/2000, art. 10-bis
Le questioni relative all’abuso del diritto e al contraddittorio sono rimaste assorbite, poiché il rigetto dei primi motivi è stato sufficiente a confermare la decisione impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l’autorità doganale accerta che l’origine effettiva della merce è diversa da quella dichiarata, può applicare i dazi correlati all’origine reale sulla base della normativa vigente al momento dell’importazione.
- Non ogni recupero di dazi relativo a merci spedite da un Paese terzo costituisce applicazione retroattiva di un regolamento antidumping successivo: occorre distinguere tra estensione del dazio a un nuovo Paese e rettifica dell’origine dichiarata.
- La successiva abrogazione o modifica di un dazio, se disposta solo per il futuro, non elimina automaticamente gli obblighi doganali sorti prima della sua entrata in vigore.
- Certificati o dichiarazioni di origine non impediscono all’amministrazione di svolgere controlli sostanziali e di disconoscere l’origine preferenziale quando le indagini dimostrano una diversa origine effettiva.
- Lo spedizioniere doganale può essere chiamato a rispondere in solido con l’importatore per dazi e sanzioni, secondo il ruolo assunto nella dichiarazione doganale e la disciplina applicabile.
- La contestazione della motivazione deve evidenziare una reale incomprensibilità o contraddittorietà della decisione; una motivazione che individui chiaramente la norma vigente e il presupposto dell’accertamento è normalmente sufficiente.
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