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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Tassa automobilistica - Termine prescrizione - Triennale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile alla tassa automobilistica. La Regione Piemonte aveva previsto, con l'art. 5 della legge regionale n. 20/2002, un termine quinquennale anziché triennale. Tale disciplina regionale era stata temporaneamente riconosciuta dalla legislazione statale, dapprima con l'art. 22 della legge n. 350/2003 e successivamente mediante proroghe contenute nella legge n. 244/2007, nel D.L. n. 207/2008 e nel D.L. n. 255/2010. La questione consisteva nello stabilire se, dopo la cessazione dell'ultima proroga, potesse ancora applicarsi il termine regionale di cinque anni oppure dovesse applicarsi il termine statale triennale.

La decisione

È stato affermato che la copertura statale delle disposizioni regionali difformi è cessata dopo il 2011. Dal 1° gennaio 2012 l'art. 5 della legge regionale n. 20/2002 non è più applicabile e trova applicazione esclusivamente il termine statale di prescrizione triennale previsto per la tassa automobilistica. Pertanto, gli avvisi o le pretese riferiti a periodi d'imposta divenuti esigibili oltre il termine triennale, in assenza di validi atti interruttivi, devono considerarsi prescritti.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge regionale Piemonte n. 20/2002

    Prevedeva un termine quinquennale di prescrizione per la tassa automobilistica regionale, ma la sua efficacia è stata ritenuta temporaneamente coperta dalla normativa statale e comunque cessata dal 1° gennaio 2012.

  • Art. 22 della legge n. 350/2003

    nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuibili in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo

    Ha fornito una copertura statale temporanea alle disposizioni regionali adottate oltre la competenza legislativa regionale, compresa la disciplina del termine di prescrizione.

  • Art. 1, comma 167, legge n. 244/2007

    Ha prorogato l'efficacia della disciplina regionale difforme sino al 2008.

  • Art. 2, comma 1, D.L. n. 207/2008

    Ha ulteriormente prorogato l'efficacia della disciplina regionale sino al 2010.

  • Art. 1, comma 1, D.L. n. 255/2010

    Ha prorogato l'efficacia della disciplina regionale sino al 2011, senza successive proroghe.

  • Normativa statale sulla prescrizione della tassa automobilistica

    Prevede il termine ordinario triennale, applicabile dal 1° gennaio 2012 anche in Piemonte.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica il termine ordinario di prescrizione è triennale, salvo una specifica e temporalmente vigente disciplina derogatoria.
  • Una norma regionale che preveda un termine diverso da quello statale può essere applicata solo se validamente autorizzata o temporaneamente coperta dalla legislazione statale.
  • Le proroghe legislative devono essere interpretate restrittivamente: cessata la loro efficacia, torna ad applicarsi il termine statale ordinario.
  • Per le annualità dal 2012 in poi, in assenza di ulteriori deroghe, la tassa automobilistica si prescrive in tre anni.
  • La prescrizione può essere impedita o interrotta da un valido atto notificato al contribuente; pertanto occorre verificare sia la data di scadenza del tributo sia tutti gli eventuali atti interruttivi.

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