Sentenza del 07/11/2019 n. 1172 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Proposizione atto di appello in modalità telematica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa proposizione telematica dell'atto di appello è stata ritenuta legittima, poiché le norme sulle modalità di introduzione del giudizio hanno natura procedurale e si applicano secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'atto. L'appello, pertanto, non è stato considerato invalido per il solo fatto di essere stato depositato telematicamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della proposizione dell'atto di appello mediante modalità telematica. La questione è stata valutata alla luce della natura processuale delle norme che disciplinano le modalità di introduzione del giudizio e del principio "tempus regit actum", secondo cui l'atto processuale deve essere regolato dalla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto.
Norme richiamate
Principio tempus regit actum
Gli atti processuali sono disciplinati dalla normativa vigente al momento in cui vengono compiuti.
Norme processuali sulle modalità di introduzione del giudizio
La disciplina relativa alle modalità di proposizione dell'impugnazione ha natura procedurale; di conseguenza, le eventuali modifiche normative si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, senza incidere retroattivamente sugli atti già perfezionati.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto processuale telematico sia valido, occorre verificare la normativa vigente alla data del suo deposito, applicando il principio tempus regit actum.
- Le modifiche alle modalità tecniche o formali di introduzione del giudizio, in quanto norme processuali, si applicano normalmente agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore.
- La validità dell'atto non può essere negata esclusivamente perché è stato utilizzato il deposito telematico, se tale modalità era consentita dalla disciplina vigente al momento della proposizione.
- È comunque necessario verificare gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile, come il rispetto dei termini, l'utilizzo del formato e del canale corretto, la sottoscrizione e l'attestazione dell'avvenuto deposito.
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