Sentenza del 07/11/2019 n. 933 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di tassazione dei prodotti energetici e, in particolare, sulla determinazione dell'accisa subordinata alla classificazione dei prodotti energetici. Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 21, paragrafo 3 - Assenza di fatto generatore d'imposta - Consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce tali prodotti - Articolo 2, paragrafo 3 - Obbligo di ottenere la classificazione dei prodotti energetici ai fini della determinazione dell'accisa - Aliquota d'imposta applicabile ai suddetti prodotti - Principio di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La PLK ha impugnato una rettifica fiscale relativa ad accise applicate sull'olio combustibile 40/42S e sull'olio combustibile semilavorato consumati nei propri impianti, inclusa la centrale termoelettrica. La controversia riguardava, da un lato, se il consumo di prodotti energetici fabbricati nello stesso stabilimento e utilizzati per generare l'energia termica necessaria al processo produttivo costituisse un fatto generatore d'imposta; dall'altro, quale aliquota applicare a un prodotto non specificamente classificato dalla direttiva 2003/96/CE e se fosse legittimo applicare e mantenere l'aliquota più elevata prevista per il gasolio per la sola mancata presentazione preventiva della domanda di classificazione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE impedisce di tassare i prodotti energetici fabbricati nello stabilimento e consumati nella centrale termoelettrica quando il consumo serve a produrre l'energia termica necessaria al processo tecnologico di fabbricazione di altri prodotti energetici. La parte consumata per produrre elettricità segue invece il regime specifico della direttiva, beneficiando in linea di principio dell'esenzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), salva la facoltà dello Stato membro di tassarla per motivi ambientali. Inoltre, non è conforme al diritto dell'Unione applicare automaticamente l'aliquota del gasolio e mantenerla anche dopo una successiva classificazione del prodotto come equivalente all'olio combustibile. La mancata domanda di classificazione è un obbligo formale e può eventualmente essere sanzionata, ma non può alterare la tassazione sostanziale fondata sull'uso effettivo del prodotto. Spetta al giudice nazionale applicare tali principi e decidere sulle pretese della PLK.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, articolo 21, paragrafo 3
Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento.
L'esenzione dal fatto generatore d'imposta si applica quando il consumo è funzionalmente collegato al processo produttivo, anche se avviene nella centrale termoelettrica e attraverso la produzione intermedia di vapore. Non si applica invece ai consumi estranei alla produzione, come il riscaldamento dei locali o la propulsione di veicoli.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità ... sono esenti dalla tassazione.
La quota di prodotti energetici utilizzata per generare elettricità non rientra nell'esclusione prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, ma deve essere valutata secondo il regime specifico della produzione di elettricità, con esenzione in linea di principio.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 2, paragrafo 3
I prodotti energetici diversi da quelli per i quali ... è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.
L'aliquota deve essere determinata in base all'uso effettivo del prodotto e al combustibile equivalente che esso sostituisce effettivamente o che gli è più vicino per proprietà e destinazione. Non è legittimo applicare automaticamente l'aliquota del gasolio senza considerare tali elementi.
Principio di proporzionalità
Una conseguenza fiscale sproporzionata non può derivare dalla sola violazione di un obbligo formale di classificazione. Gli Stati possono prevedere controlli e sanzioni, ma devono mantenere la tassazione conforme all'uso sostanziale del prodotto.
Massime di principio
- Per stabilire se il consumo interno di un prodotto energetico è tassabile, occorre verificare la sua funzione concreta nel processo produttivo, non soltanto il luogo o la modalità tecnica del consumo.
- Il consumo di prodotti energetici per generare calore direttamente necessario alla fabbricazione di altri prodotti energetici può essere escluso dal fatto generatore d'imposta; i consumi estranei alla produzione restano imponibili.
- Quando un impianto produce anche elettricità, occorre distinguere e quantificare la quota destinata alla produzione di calore di processo da quella destinata alla generazione di elettricità, applicando a quest'ultima il regime specifico previsto per l'elettricità.
- Per prodotti non espressamente tariffati dalla normativa europea, l'accisa deve riflettere l'uso effettivo come combustibile per riscaldamento o carburante per motori e il prodotto equivalente realmente sostituito.
- La mancata presentazione preventiva di una domanda di classificazione può costituire una violazione formale, ma non giustifica automaticamente l'applicazione permanente dell'aliquota più elevata se l'amministrazione dispone successivamente di elementi che dimostrano una diversa classificazione sostanziale.
- In casi analoghi è opportuno documentare analisi tecniche, destinazione d'uso, consumi distinti per funzione e caratteristiche del prodotto, così da dimostrare l'aliquota corretta e l'eventuale collegamento con il processo produttivo.
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